Art. 8
I Sistemi
territoriali funzionali e le politiche di settore
1. Le  politiche di settore della regione che hanno
effetti sulle
risorse  del 
territorio  trovano  coerenza 
attraverso  la  loro
organizzazione
per sistemi funzionali.
2. Gli  atti  regionali  di 
programmazione  settoriale  dovranno
dichiarare le
risorse essenziali del territorio di cui si prevede
l’utilizzazione,  esplicitare  
gli  elementi  per  le  verifiche
preventive
di  compatibilità, di  cui 
all’art.  8  della 
legge
regionale,  gli  
elementi  per   la 
valutazione  degli  effetti
ambientali  di  
cui   all’art.   32  
della   legge   regionale,
l’identificazione   di   
specifici   sistemi   territoriali   di
riferimento,   l’individuazione   delle  
azioni   da   collocare
all’interno
del  PIT 
e  le  prescrizioni 
attinenti  ai  sistemi
funzionali
individuati dal PIT nonché gli effetti e le eventuali
prescrizioni
di  adeguamento degli  strumenti 
di  pianificazione
territoriale,  provinciale 
e  comunale,  secondo 
la  scheda  di
verifica
(Allegato 1).
3.  La  
Regione  ai   fini 
del   comma  precedente 
provvederà
all’individuazione
dei  piani di  settore di competenza regionale
vigenti,
aventi  effetti territoriali per
adeguarli e coordinarne
i contenuti
rispetto alle risorse essenziali del territorio.