Art. 81
La salvaguardia
dei beni paesistici ed ambientali
1. Fino  all’approvazione dei  piani strutturali  comunali di cui
all’art. 24  della legge regionale, ai fini della tutela
dei beni
paesistici ed
ambientali sono da osservare le salvaguardie di cui
ai
successivi  commi riferite alle aree
classificate b) c) d) del
sistema
regionale  delle aree  protette ed alle categorie di beni
di
particolare  interesse ambientale  di cui 
al 5  ed al 7 comma
dell’art. 82 del
DPR n. 616 del 1977.
2. Le  varianti agli 
strumenti urbanistici generali negli ambiti
di applicazione
di cui al comma 1 devono contenere la valutazione
degli
effetti  ambientali di  cui 
all’articolo  32  della 
legge
regionale.
3. Nelle aree
costituenti l’ambito di applicazione delle L.R. 64/95
sono  consentite  
esclusivamente  le   seguenti 
modifiche  alla
disciplina
vigente:
a) varianti
previste dalla L.R. 64/95;
b) varianti   in   
attuazioni    di  prescrizioni 
localizzative
   conseguenti a programmi e piani regionali e
provinciali;
c) iniziative di
cui all’art. 17 della DCR 296/88
4.
All’interno  delle aree  classificate b),  c), d) 
del sistema
regionale
delle  aree  protette, 
fino  all’individuazione  delle
risorse
agro-ambientali  di cui  all’art. 31 
non è  ammessa  la
riduzione
delle  aree costituenti  l’ambito di applicazione della
L.R. 64/95.
5. Per  l’attuazione e  le eventuali 
modifiche delle  specifiche
discipline  delle 
aree  protette  approvate 
in  attuazione  dei
disposti di  cui alla DCR 296/88 riportati all’art. 2
continua ad
applicarsi la
disciplina prevista dalla legge regionale.
6. La  Regione, in 
collaborazione con  le province,
entro 6 mesi
dall’approvazione
del  PIT elabora  le cartografie  di verifica e
localizzazione
delle aree individuate nel progetto Bioitaly quali
"siti
classificabili  di importanza
comunitaria" (pSIC), "zone di
protezione
speciale" (ZPS), "siti di interesse regionale" (SIR) e
"siti
di  interesse nazionale"  (SIN), di cui alla DCR n. 342 del
10.11.98,
verificando  nel dettaglio  la perimetrazione dei siti,
escludendone
le  aree oggetto  delle trasformazioni  in essi già
attuate e  in atto, 
che ne  hanno modificato  sostanzialmente le
caratteristiche
peculiari.
Dall’approvazione
delle  cartografie di  cui al comma precedente,
le
salvaguardie  di cui  al 
primo  comma  cesseranno 
di  essere
applicate
alle  aree b,  c, d 
del sistema  regionale delle  aree
protette e  verranno applicate ai sopraelencati siti di
interesse
naturalistico.
I siti  di interesse 
naturalistico sopra  elencati
costituiscono
risorse
essenziali  ai sensi della legge
regionale e dovranno far
parte dei  quadri conoscitivi  degli strumenti per il governo del
territorio.