Art. 82
La salvaguardia
delle risorse della fascia costiera
1. Fino  all’approvazione dei piani territoriali di
coordinamento
delle  province,  
la  disciplina   transitoria 
contenuta  nella
direttiva
per  la fascia costiera, di cui alla DCR
n. 47 del 1990
è assunta  come salvaguardia  ai sensi 
dell’art. 11 della legge
regionale.
2. Gli  atti di 
pianificazione dei  comuni  si 
conformano  alle
disposizioni
della presente salvaguardia.