Articolo 107 - Il Piano provinciale delle piste ciclabili
1.
La Provincia, attraverso la redazione
di un piano provinciale della sentieristica pedonale e ciclabile che collega la
montagna alla collina e alla pianura, incentiva lo sviluppo di una mobilità
legata alla valorizzazione del territorio ed alla riduzione dei mezzi a motore.
2.
Tale Piano sarà redatto sulla
base di quanto stabilito dal P.T.C. per il Sistema delle risorse turistiche e
della mobilità ecoturistica di cui all’art. 49,
sulla base di quanto riportato nella tavola P13, ed in sinergia con gli altri
piani di settore interessati. In particolare il P.T.C. prevede che:
a)
nella progettazione e
realizzazione della viabilità in aree urbane e di pianura la Provincia e gli
altri Enti interessati provvedono, ove possibile, alla contestuale
realizzazione di percorsi ciclo-pedonali paralleli all’andamento della
viabilità;
b)
individua percorsi secondari da
utilizzare prevalentemente come piste ciclabili, in cui sia possibile
consentire il transito veicolare ai soli residenti in modo da garantire una
percorrenza ciclabile con un sufficiente livello di sicurezza;
c)
per la realizzazione delle
piste ciclabili potranno essere utilizzati anche percorsi verdi alternativi e/o
argini dei corsi d’acqua.