1.
Il P.T.C. considera centri
storici e nuclei di antica formazione le parti del territorio che risultano
edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto,
individuate e perimetrate nelle tavole contrassegnate con P05, P13 e P13a. Per
Montecatini Terme è stato assunto come perimetro del centro storico l’area che
risulta edificata nella cartografia I.G.M. aggiornata al 1934.
2.
I Comuni nella definizione e
perimetrazione dei centri storici e nuclei di antica formazione, possono
utilizzare fonti diverse da quelle sopra individuate, quali Catasto
Ferdinandeo-Leopoldino, o altra iconografia storica o catastale, purché
risalenti ad una fase in cui risulti consolidata la conformazione della
struttura urbana.
3.
Gli insediamenti storici
comprendono:
a)
gli insediamenti storici
urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi punti del
presente articolo, nonché quelle di cui all’art. 55;
b)
gli insediamenti storici non
urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi punti del
presente articolo.
4.
Prescrizioni:
a)
Gli strumenti della
pianificazione territoriale comunali provvedono, sulla base del proprio quadro
conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di
cui al punto 1, con riferimento alle cartografie I.G.M. di primo impianto e/o
al Catasto Ferdinandeo-Leopoldino e/o ad ogni altra idonea documentazione
storica e iconografica, che comprovi la configurazione degli insediamenti al
momento che più attendibilmente può essere considerato il termine della vicenda
storica della loro conformazione.
b)
Gli strumenti della
pianificazione territoriale comunali disciplinano le trasformazioni ammissibili
degli insediamenti storici con la finalità di:
-
conservare le caratteristiche
dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario,
e le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli
spazi scoperti, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento
conservativo degli elementi fisici riconoscibili e significativi, qualora le
suddette caratteristiche non risultino rilevantemente e complessivamente
alterate e contraddette;
-
ripristinare le predette
caratteristiche, mediante trasformazione degli elementi fisici, qualora siano
state alterate.
c)
Ai sensi e ai fini di cui al
punto 3 lettera b), gli strumenti della pianificazione territoriale comunali
dettano disposizioni volte a disciplinare le trasformazioni fisiche ammissibili
e le utilizzazioni compatibili al fine di mantenere le relazioni storicamente
consolidate tra bene storico-architettonico e spazio scoperto di pertinenza,
tramite la conservazione di tutti gli elementi dell’organizzazione degli spazi
scoperti, da ripristinare nelle parti alterate o perdute se documentate
dall’iconografia storica.
d)
Gli spazi scoperti di cui alla
lettera precedente, nonché quelli tradizionalmente destinati a usi collettivi,
quelli che fungono da cono visivo e che interrompono la trama del tessuto
edificato nei centri storici e dei nuclei di antica formazione, devono restare
inedificati. I Comuni devono identificare tali spazi scoperti e disciplinarne
le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili,
vietandone utilizzi che compromettano in tutto o in parte la loro funzione di
elemento di discontinuità.
e)
I Comuni provvedono al
consolidamento, ripristino e all’incremento del loro patrimonio di “spazi
pubblici” come luoghi di cittadinanza e di integrazione civile definiti dal
P.I.T. all’art. 10 c. 2 della Disciplina del Piano.
f)
Relativamente agli insediamenti
storici non urbani i Comuni definiscono altresì idonee aree di pertinenza
morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra
opportuna disposizione volta a preservarne la qualità di insediamenti non
urbani, e le specifiche caratteristiche nei loro rapporti con il circostante
territorio.