Articolo 55 -
Le aree urbane storicizzate.
1.
Il P.T.C. considera aree urbane storicizzate le parti del territorio
urbano che risultano edificate con sostanziale continuità fra la fine
dell’ottocento e l’ultimo dopoguerra sulla base del raffronto della cartografia
I.G.M. di primo impianto e di quella del periodo 1948-54. I Comuni possono
individuare tali aree facendo riferimento ad altre fonti ed in particolare
all’impianto del Nuovo Catasto assumendo comunque come riferimento temporale di
massima la metà del XX secolo.
2.
I Comuni individuano le parti delle aree urbane storicizzate nelle quali
sia da mantenere l’impianto urbano nell’assetto originario, o strutturatosi
antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del punto 1, con la
conservazione della maglia insediativa, delle reti viarie, dei relativi arredi,
del sistema degli spazi scoperti e del loro rapporto con gli spazi coperti e i
volumi edificati. I Comuni possono includere le aree suddette nel perimetro dei
centri storici, qualora risultino contigue o in relazione funzionale con i gli
stessi. In particolare il P.T.C. considera centro antico di Montecatini tutto
lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città termale avvenuto fino alla metà
degli anni Trenta.
3.
Le aree urbane storicizzate sono soggette alle disposizioni prescritte
alla Parte II, Titolo IV Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali,
art. 44, 45, 46, relativamente alle invarianti ed agli obiettivi
dell’art. 47 per le città e gli insediamenti.
4.
Gli obiettivi individuati all’art. 53 sono perseguiti,
per le aree urbane storicizzate, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui
ai punti successivi.
5.
Indirizzi:
a)
verifica della compatibilità della permanenza di strutture produttive ed
individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l’eventuale
riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti
insediativi e/o ambientali;
b)
miglioramento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per favorire
il ricorso ai mezzi pubblici e l’utilizzo delle piste ciclabili, attraverso la
realizzazione di parcheggi di interscambio, nonché di parcheggi pertinenziali,
in stretta relazione con i centri storici;
c)
collocare le funzioni a più elevata capacità generatrice/attrattiva di
flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di trasporto ed in prossimità di
adeguate aree a parcheggio.
6.
Direttive:
a)
gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo
del Territorio comunali indicano, relativamente alle parti delle aree urbane
storicizzate diverse da quelle di cui al punto 2, le trasformazioni necessarie
e opportune al fine di perseguire l’obiettivo dell’incremento della qualità del
sistema insediativo dal punto di vista urbano, ambientale, edilizio e di accessibilità;
qualora, per il perseguimento di tale obiettivo, i Comuni prevedano interventi
di ristrutturazione urbanistica, essi devono essere attuati attraverso
strumenti urbanistici attuativi, per i quali devono essere dettate le
necessarie e opportune disposizioni;
b)
conservazione degli impianti urbani originari e consolidati;
c)
tutela degli edifici e complessi edilizi di valore storico
architettonico, testimoniale e delle loro pertinenze;
d)
permanenza, o se necessario, ripristino di una compresenza di diverse utilizzazioni, con una predominanza in
ogni caso della funzione abitativa;
e)
destinazione prioritaria delle aree libere a soddisfare il fabbisogno di
verde e di attrezzature pubbliche e concentrazione di funzioni quali le attività direzionali, commerciali e le
attrezzature ed i servizi di interesse collettivo, in aree finalizzate al
rafforzamento ed alla costituzione di nuove centralità urbane;
f)
promuovere il mantenimento e l’incremento del verde di connettività
urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo ai sensi
dell’art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e adozione di misure idonee a
preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e
quello rurale;
g)
favorire e incentivare il permanere delle attività commerciali e
artigianali di vicinato, prevenendone ed evitandone la sostituzione e la
delocalizzazione;
h)
promuovere la formazione dei cosiddetti centri commerciali naturali.