Articolo 31 - Sottosistema territoriale del
paesaggio della collina arborata.
1.
Sono le aree della collina
caratterizzate dalla prevalente coltivazione dell’olivo ed in misura minore della
vite, e da frange di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che
tendono ad addensarsi in prossimità dei crinali o degli alti versanti
collinari. In queste aree il tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto
di contiguità e di integrazione funzionale e paesistica con il sistema
insediativo di antica formazione, costituito dai centri storici minori (i
castelli della Valdinievole ed i borghi della Collina Pistoiese e del versante
nord del Montalbano), dai nuclei e dagli aggregati di matrice rurale e dagli
insediamenti colonici poderali, nonché nell’area pistoiese dal sistema delle
ville.
2.
Le aree della collina arborata
si distinguono in relazione alla struttura territoriale in:
a)
collina arborata di Pistoia;
b)
collina arborata della Valdinievole;
c)
collina arborata del
Montalbano;
d)
collina arborata del
Montecarlo.
3.
I P.S. e gli atti di governo
del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di
rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le
attività ammissibili della collina arborata sulla base delle seguenti
disposizioni.
4.
Indirizzi:
a)
sostenere le attività agricole
anche a conduzione part-time e le attività integrative all’agricoltura, con
particolare riferimento all’agriturismo.
b)
I P.S. e gli atti di
governo del territorio, possono individuare nell’ambito della collina arborata,
ristrette aree di transizione dal paesaggio tipico collinare al paesaggio
agricolo ed insediativo della pianura, le quali richiedono una specifica
disciplina in ragione della diversa morfologia ed uso del suolo, degli effetti
della destrutturazione dei tessuti agrari per la vicinanza e l’influenza degli
insediamenti urbani.
5.
Direttive:
a)
conservare, mantenere, consolidare
e trasformare le aree boscate secondo le indicazioni di cui all’art. 83;
b)
impedire le alterazioni dei caratteri morfologici
degli assetti idrogeologici, dei valori paesaggistici dei luoghi;
c)
salvaguardare le sistemazioni
agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio
collinare agricolo legato alla coltivazione dell’olivo ed all’insediamento
poderale;
d)
tutelare le aree ed i corsi
d’acqua di particolare importanza per la fauna selvatica;
e)
individuare, con finalità di tutela
conservativa, i percorsi storici e poderali ed integrarli in un sistema di
percorsi turistico-escursionistici, in particolare nell’area dei castelli della
Valdinievole e dei borghi della collina pistoiese;
f)
disciplinare la manutenzione,
l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico,
energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e
paesaggistiche dei luoghi;
g)
Individuare e classificare gli
edifici e i complessi edilizi esterni agli insediamenti urbani e disciplinarne
le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico-architettonici e
testimoniali, con finalità conservative degli assetti insediativi consolidati;
h)
definire gli interventi di
nuova edificazione rurale una volta accertata l’impossibilità di interventi
alternativi di recupero e comunque per finalità non abitative;
i)
definire le aree di pertinenza
dei centri storici, nuclei ed aggregati edilizi in base alla loro effettiva
consistenza senza alterare i rapporti consolidati fra struttura insediativa e
tessitura agraria.