Articolo 83 - Individuazione del patrimonio boschivo
1. I P.S., e gli atti di governo del territorio, provvedono, se necessario, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ad integrare e dettagliare l’individuazione delle aree boscate e delle risorse forestali in genere di cui alla tavola QC05. I P.S. integreranno il proprio quadro conoscitivo con l’identificazione delle aree boscate improprie e dei boschi vetusti come definiti all’art. 15 comma 6 lettera d) della presente Disciplina di piano.
2. I
P.S., e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore
nell’ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni e le
attività ammissibili nelle aree boscate, in conformità alle direttive ed agli
indirizzi stabiliti per i diversi sottosistemi territoriali di paesaggio della
presente Disciplina di piano, ed in adempimento alle disposizioni del P.I.T. ed
alle prescrizioni di cui ai successivi commi. I P.S., e gli altri atti di
governo del territorio, nonché i piani di settore nell’ambito delle rispettive
competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili delle aree
boscate improprie che potranno essere oggetto di ripristino come aree aperte,
non ostacolando la conduzione dell’attività agricola delle aziende presenti sul
territorio e favorendo l’eliminazione delle specie boschive non autoctone.
3. Le trasformazioni del bosco, il taglio dei
boschi, la manutenzione, l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse
al taglio dei boschi sono regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39, Legge
forestale della Toscana e sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento
di attuazione della suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli
colturali e le opere connesse al taglio dei boschi classificate come "temporanee" si attuano nelle forme
previste ed autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi
dell'art. 152 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della L. 8 Ottobre 1997, n. 352",
l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.
4. Il Regolamento Forestale Provinciale detta
ulteriori disposizioni in merito alla trasformazione ed al taglio dei boschi
nonché alle opere connesse al taglio nel rispetto comunque delle prescrizioni e
degli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C.
5. Gli strumenti di pianificazione specialistica
ed i piani di settore assoggettano le aree
boscate ad uno dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in
riferimento alle modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto
quanto prescritto dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi ai
sensi della lettera f) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1:
a)
regime di
conservazione: si applica
nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di
insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in
grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio;
l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei
dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono pertanto vietati gli
interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente
considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di
quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui
in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi
particolarmente interessanti e per la prevenzione di fitopatie.
b)
regime di
mantenimento: si applica
nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel
complesso buone sotto i profili di essenze dominanti, della percentuale di
esemplari di alto fusto e del vigore vegetativo ovvero dell'attitudine alla
funzione ricreativa. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la
situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il corretto
sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi
diretti allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti e finalizzati
al miglioramento delle condizioni complessive degli ambienti forestali.
c)
regime di
modificabilità e trasformazione: si applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato
arboreo sono insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano
il naturale dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare
ecosistemi vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inidonei a garantire
nel tempo la stabilità dei terreni in forte pendio. L'obiettivo della
disciplina, soprattutto ai fini dell'arricchimento e mantenimento dei connotati
paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il
profilo ecologico anche mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel
tempo del soprassuolo esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche
volti allo sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di
diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra
indicato.
d)
regime di
tutela: si applica ai
boschi che, assolvendo a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, sono
individuati e descritti in appositi elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art.
52 della L.R. n. 39/2000.
6. Ad esclusione dei boschi compresi nel regime
di conservazione e fermi restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità
di tutela del paesaggio sono ammessi interventi volti alla trasformazione di
limitate aree boscate in altre qualità di coltura per: realizzazione di radure
all'interno dei soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici
ovvero turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con
l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.