Articolo 33 - Sottosistema territoriale del
paesaggio agricolo della pianura florovivaistica.
1.
Sono le aree della pianura
pistoiese e della fascia ovest della Valdinievole più intensamente caratterizzate
dalle coltivazioni florovivaistiche e soggette alle disposizioni del sistema
funzionale del florovivaismo come all’art. 50.
2.
Esse si distinguono pertanto
in:
-
Sottosistema del paesaggio
agricolo vivaistico ornamentale della piana pistoiese.
-
Sottosistema del paesaggio
florovivaistico della Valdinievole.
3.
I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore,
nell’ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento al P.I.T.,
disciplinano le aree di pianura dell’agricoltura specializzata sulla base dei
seguenti disposizioni.
4.
Indirizzi:
a)
prevedere la riorganizzazione
ed il potenziamento della viabilità a servizio delle aree produttive
vivaistiche e floricole mediante l’individuazione di collettori viari
principali connessi alla grande viabilità, che fungono da supporti della rete
viaria minore a servizio delle aziende;
b)
I P.S. e gli atti di governo
del territorio possono individuare nell’ambito del territorio dell’agricoltura
promiscua, aree prossime alla città ed ai maggiori aggregati che si distinguono
per i processi di destrutturazione, tipici della frangia urbana, con
commistione di funzioni e forte frammentazione fondiaria. Tali aree richiedono
una specifica disciplina di riqualificazione ambientale, finalizzata al recupero
delle permanenze del paesaggio agrario tradizionale, al riordino degli
insediamenti e delle aree di pertinenza, della viabilità e degli annessi.
5.
Direttive:
a)
salvaguardare i corsi d’acqua e
le formazioni arboree d’argine e di ripa e preservare i varchi di connessione
ecologica; dando maggiore incisività al problema delle risorse idriche anche
attraverso iniziative volte al recupero delle acque reflue ad uso agricolo e
industriale;
b)
tutelare le aree a rischio
freatico con forte vulnerabilità degli acquiferi e favorire modalità di
approvvigionamento idrico alternativo al prelievo delle falde in attuazione
delle disposizioni del Titolo III della Parte II;
c)
individuare il perimetro degli
insediamenti urbani, sulla base della loro effettiva consistenza e dei prevedibili
sviluppi, con la finalità di contenere il consumo di suolo agricolo produttivo
e di impedire la dispersione degli insediamenti sul territorio;
d)
disciplinare le nuove
edificazioni rurali con l’obiettivo di favorire l’accorpamento sui fondi di
nuovi manufatti edilizi;