Articolo 34 - Sottosistema territoriale del
paesaggio della bonifica storica della Valdinievole
1.
Sono le aree interessate dagli
interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i
caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni
della tipica organizzazione poderale. Tali aree assolvono ad un’importante
funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente
di tipo turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al Padule ed alla valorizzazione del paesaggio
e dell’habitat palustri.
2.
I P.S. e gli atti di governo
del territorio, nonché i piani di settore, nell’ambito delle rispettive
competenze ed anche in riferimento al P.I.T., disciplinano le aree della
bonifica storica della Valdinievole sulla base delle seguenti disposizioni.
3.
Indirizzi:
a)
individuare gli ambiti e le
strutture suscettibili di interventi di trasformazione finalizzati alla
promozione della fruizione turistico-naturalistica dell’area.
4.
Direttive:
a)
salvaguardare i caratteri e la
struttura dei tessuti agrari della bonifica ancora riconoscibili non
consentendo l’introduzione di colture in contenitore;
b)
individuare le aree dove i
tessuti agrari della bonifica sono stati alterati e disciplinarne le
trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche
dell’area;
c)
tutelare le sistemazioni
idraulico-agrarie ed in particolare la rete idrografica minore ed i corsi
d’acqua arginati e le relative formazioni arboree;
d)
individuare i tracciati storici
degli interventi della bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi
turistico-escursionistici di accesso al Padule;
e)
individuare e classificare gli
edifici ed i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni
ammissibili nel rispetto dei valori testimoniali ed ambientali fino alla
ristrutturazione edilizia;
f)
definire gli interventi di
nuova edificazione rurale una volta accertata l’impossibilità di interventi
alternativi di recupero edilizio e comunque, di norma, per finalità non
abitative;
g)
disciplinare le tipologie e le
caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i
valori paesaggistici ed ambientali dell’area.
5.
L’area della bonifica storica è
soggetta alle disposizioni del sistema dei valori paesaggistico ambientali di
cui all’art. 48.