Articolo 34 - Sottosistema territoriale del paesaggio della bonifica storica della Valdinievole

 

1.          Sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderale. Tali aree assolvono ad un’importante funzione paesaggistica ed ambientale, agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo turistico-naturalistico, in relazione agli accessi al  Padule ed alla valorizzazione del paesaggio e dell’habitat palustri.

 

2.          I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, nell’ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento al P.I.T., disciplinano le aree della bonifica storica della Valdinievole sulla base delle seguenti disposizioni.

 

3.          Indirizzi:

a)              individuare gli ambiti e le strutture suscettibili di interventi di trasformazione finalizzati alla promozione della fruizione turistico-naturalistica dell’area.

 

4.          Direttive:

a)          salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti agrari della bonifica ancora riconoscibili non consentendo l’introduzione di colture in contenitore;

b)          individuare le aree dove i tessuti agrari della bonifica sono stati alterati e disciplinarne le trasformazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area;

c)           tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie ed in particolare la rete idrografica minore ed i corsi d’acqua arginati e le relative formazioni arboree;

d)          individuare i tracciati storici degli interventi della bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici di accesso al Padule;

e)          individuare e classificare gli edifici ed i complessi edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori testimoniali ed ambientali fino alla ristrutturazione edilizia;

f)           definire gli interventi di nuova edificazione rurale una volta accertata l’impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e comunque, di norma, per finalità non abitative;

g)          disciplinare le tipologie e le caratteristiche costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i valori paesaggistici ed ambientali dell’area.

 

5.          L’area della bonifica storica è soggetta alle disposizioni del sistema dei valori paesaggistico ambientali di cui all’art. 48.

 

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