Articolo 62
- Aree per nuove urbanizzazioni
produttive e commerciali.
1.
Gli Strumenti della Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo
del Territorio comunali provvedono a distinguere le proprie previsioni di espansione
urbanistica a carattere produttivo in base alla funzione prevalente prevista:
a)
attività artigianale/industriale;
b)
attività commerciale;
c)
attività terziarie strettamente correlate alla funzione produttiva.
2.
Nell’ambito delle suddette distinzioni gli Strumenti della
Pianificazione Territoriale e gli Atti di Governo del Territorio comunali
provvedono a distinguere:
a)
i comparti produttivi specializzati;
b)
i comparti misti.
3.
I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al
presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.
4.
Prescrizioni:
a)
Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono nuove
urbanizzazioni produttive a carattere specialistico soltanto qualora le
trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già
urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il
soddisfacimento della riscontrata domanda insediativa a carattere produttivo e
commerciale nell’accezione estesa di cui al c. 2 dell’art.
57, con riferimento all’arco di tempo assunto come previsione.
b)
Per le nuove urbanizzazioni produttive gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio comunali, sono
tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:
-
devono
essere rispettate le prescrizioni impartite all’art.
60 della presente Disciplina di piano;
-
deve
essere garantito il corretto inserimento dei nuovi insediamenti nel contesto
ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico;
-
devono
essere rispettate le disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del
territorio, prescritte alla Parte III, Titolo II, Capo IV.
c)
Le nuove urbanizzazioni produttive, ove non ostino precise e motivate
controindicazioni, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni
ed ai fattori di rischio, sono di norma individuate in continuità agli
insediamenti produttivi esistenti in modo da contribuire alla loro
riqualificazione ed a stabilire una sostanziale unitarietà del tessuto urbano e
una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.
d)
Sono in ogni caso da privilegiare nuovi insediamenti produttivi capaci
di assolvere una funzione sovracomunale per la loro collocazione e per le loro
dimensioni, per l’accessibilità dalla rete viaria principale, anche al fine di
evitare una eccessiva dispersione sul territorio di nuove aree industriali ed
artigianali, commerciali. A tal fine sono da considerare indirizzi prioritari
per gli atti di pianificazione comunale, le indicazioni contenute nell’art. 51 della presente Disciplina di piano.
e)
Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche gli
strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici
operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.
f)
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 della Disciplina del P.I.T., ed ai sensi
del successivo art. 64 della presente Disciplina
di piano, relativo all’incentivazione della pianificazione sovracomunale, i
Piani Strutturali stabiliranno i criteri per l’individuazione delle aree da
ritenere sature, rispetto alla possibilità di introdurre ulteriori medie e
grandi strutture di vendita. Tali aree sono definite
in particolare in relazione alle condizioni di sostenibilità infrastrutturale,
logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali, definendo i
criteri di cui al seguente punto g).
g)
I suddetti criteri si dovranno basare sui seguenti
indicatori:
-
l’ammontare
dei costi per le Pubbliche Amministrazioni interessate ai fini dell’adeguamento
delle infrastrutture e della tutela delle risorse essenziali del territorio;
-
il
grado di congestione delle infrastrutture stradali;
-
il
livello di emissioni inquinanti.
h)
L’individuazione delle aree di
localizzazione delle medie e delle grandi strutture di vendita deve tener anche
conto degli effetti d'ambito sovracomunale e di fenomeni di addensamento di
esercizi che producano impatti equivalenti a quelli delle grandi strutture di
vendita;
i)
Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale comunali
riguardanti nuove aree o aree in ampliamento a quelle esistenti per la
localizzazione di grandi strutture di vendita, devono essere oggetto di
concertazione tra le diverse amministrazioni competenti;
j)
La localizzazione di nuove grandi strutture di vendita, come definite
dalla L.R. 28/2005, è da consentire soltanto in aree urbane o ad esse contigue,
senza soluzioni di continuità con il territorio urbanizzato;
k)
Le previsioni di interventi a carattere commerciale o destinate ad
attività economiche correlate o similari, che prevedano l’utilizzo di aree di
dimensione superiore a 20.000 mq di superfici utili lorde complessive, sono
soggette alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 14 della Disciplina del
P.I.T.