Articolo 60 - Caratteri generali

 

1.         Riguardo alle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano i dati più omogenei a disposizione della Provincia sono quelli riferiti alle previsioni dei P.R.G. vigenti alla data del 1998, in quanto, al momento della redazione della presente Disciplina di piano, solamente 11 dei 22 Comuni della provincia hanno provveduto ad approvare il Regolamento Urbanistico. Tali dati, non essendo aggiornati, non sono stati inseriti nella tavola relativa ai sistema insediativo urbano.

 

2.         Il presente capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al Titolo I della Parte III (La strategia sistemico - funzionale) nonché alle seguenti disposizioni:

a)         disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per le città e gli insediamenti;

b)         disposizioni prescritte alla Parte II del Titolo II, Capo II  (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le fragilità del territorio);

c)          disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, prescritte alla Parte III, Titolo II, Capo IV.

 

3.         Negli articoli che seguono il P.T.C. detta indirizzi e prescrizioni che gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono recepire nel disciplinare le proprie previsioni di espansione urbanistica.

 

4.         Prescrizioni di carattere generale:

a)       ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi;

b)       ai sensi del comma 5 dell’art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 la crescita degli insediamenti deve essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio;

c)       la previsione dell’espansione del sistema insediativo urbano deve essere commisurata alle dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti;

d)       al fine di incrementare la qualità dei nuovi sistemi insediativi i Comuni si attengono a quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;

e)       nella localizzazione delle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano deve essere contrastata l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lungo le strade, e perseguito il completamento e la ricucitura degli insediamenti esistenti;

f)        gli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative devono valutare l’ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario la preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture;

g)       ai sensi dell’art. 9 c. 8 della Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili  nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002, a meno che non specificatamente previsti nella progettazione delle opere stradali approvate;

h)       Per i nuovi impegni di suolo dovrà essere verificata l’opportunità di accordi di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di perequazione intercomunale;

i)        nuove previsioni di impegno di suolo saranno possibili previa verifica di compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella relativa disciplina paesaggistica (Parte II, Titolo II, Capo IV);

 

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