Articolo 60
- Caratteri generali
1.
Riguardo alle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano i dati
più omogenei a disposizione della Provincia sono quelli riferiti alle
previsioni dei P.R.G. vigenti alla data del 1998, in quanto, al momento della
redazione della presente Disciplina di piano, solamente 11 dei 22 Comuni della
provincia hanno provveduto ad approvare il Regolamento Urbanistico. Tali dati,
non essendo aggiornati, non sono stati inseriti nella tavola relativa ai
sistema insediativo urbano.
2.
Il presente capo è soggetto ai criteri e alle disposizioni di cui al
Titolo I della Parte III (La strategia sistemico - funzionale) nonché alle
seguenti disposizioni:
a)
disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e
disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente
alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per
le città e gli insediamenti;
b)
disposizioni prescritte alla Parte II del Titolo II, Capo II (Le risorse naturali), e al Titolo III (Le
fragilità del territorio);
c)
disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio, prescritte
alla Parte III, Titolo II, Capo IV.
3.
Negli articoli che seguono il P.T.C. detta indirizzi e prescrizioni che
gli strumenti della pianificazione territoriale comunali devono recepire nel
disciplinare le proprie previsioni di espansione urbanistica.
4.
Prescrizioni di carattere generale:
a) ai sensi del comma 4
dell’art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 i nuovi impegni di suolo ai fini
insediativi sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative
di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi devono
in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi;
b) ai sensi del comma 5
dell’art. 3 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 la crescita degli insediamenti deve
essere subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione
sufficiente di servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di
infrastrutture che consentano la tutela delle risorse essenziali del
territorio;
c) la previsione
dell’espansione del sistema insediativo urbano deve essere commisurata alle
dinamiche socio-demografiche-economiche più recenti;
d) al fine di incrementare
la qualità dei nuovi sistemi insediativi i Comuni si attengono a quanto
prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
e) nella localizzazione
delle previsioni di sviluppo del tessuto insediativo urbano deve essere
contrastata l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati lungo le
strade, e perseguito il completamento e la ricucitura degli insediamenti
esistenti;
f)
gli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali recanti nuove
previsioni insediative devono valutare l’ammontare del traffico veicolare da
esse indotto sulla rete stradale esistente e prevedono, ove necessario la
preventiva o contestuale realizzazione di nuove infrastrutture;
g) ai sensi dell’art. 9 c.
8 della Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una mobilità veicolare
ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi tronchi stradali
nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a partire dal 2002, a
meno che non specificatamente previsti nella progettazione delle opere stradali
approvate;
h) Per i nuovi impegni di
suolo dovrà essere verificata l’opportunità di accordi di pianificazione tra i
comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di
perequazione intercomunale;
i)
nuove previsioni di impegno di suolo saranno possibili previa verifica
di compatibilità con gli elementi del paesaggio così come definiti nella
relativa disciplina paesaggistica (Parte II, Titolo II, Capo IV);