Articolo 69 - Caratteri generali.
1.
La Provincia attraverso il P.T.C. e attraverso l’insieme delle attività
di sua competenza relative all’uso del territorio, ai sensi della L.R. 3 gennaio
2005 n. 1, persegue uno sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private
che incidono sul territorio provinciale.
2.
Il P.T.C. persegue la valorizzazione e l’oculata gestione delle risorse
naturali ed essenziali al fine della loro salvaguardia dalle pressioni delle
attività antropiche.
3.
A tal fine il P.T.C. persegue una qualità insediativa ed edilizia che
garantisca la riduzione dei consumi energetici, la salvaguardia dell’ambiente
naturale, il ricorso alle tecniche dell’edilizia sostenibile così come
individuate nelle Linee guida dell’edilizia sostenibile in Toscana approvate
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 218 del 3 aprile 2006.
4.
Gli obiettivi del P.T.C. rappresentano il riferimento fondamentale per
le valutazioni di coerenza con il P.T.C. degli strumenti della pianificazione
territoriale, degli atti di governo del territorio e dei Piani di Settore della
Provincia, nell’ambito dei relativi processi di Valutazione Integrata.
5.
I Sistemi Territoriali Locali e i Sottosistemi del paesaggio individuati
dal P.T.C. costituiscono, salvo diversa specifica delimitazione, l’ambito
territoriale di riferimento per la formazione dei quadri conoscitivi e per la
Valutazione Integrata di piani, programmi e previsioni d’interesse
sovracomunale.
6.
Il nuovo P.T.C. assume come strategico l’obiettivo di promuovere la
sostenibilità dello sviluppo del territorio e delle città attraverso i parametri e i criteri individuati al successivo art. 70.
7.
Gli strumenti
della pianificazione territoriale comunali devono comunque ottemperare agli
indirizzi e prescrizioni del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (di
seguito P.I.E.R.) approvato con D.G.R. 10 marzo 2008.
8.
Ai sensi della
L. 244/07, Legge Finanziaria per il 2008, la Provincia si impegna a concorrere
al conseguimento degli obiettivi assegnati alla Regione, sia degli obiettivi
ripartiti tra le Regioni a livello nazionale, sia degli obiettivi fissati dal
P.I.E.R.
9.
I Comuni,
secondo quanto dispone la L.R. 39/05, sono tenuti al rispetto del P.I.E.R.
quando:
a)
dettano disposizioni al fine di promuovere la produzione di energia
diffusa tramite microgenerazione a fonti rinnovabili o cogenerativa;
b)
adottano negli atti di governo del territorio e nei Regolamenti edilizi prescrizioni concernenti l’efficienza
energetica in edilizia;
c)
dettano disposizioni concernenti la progettazione, l’installazione e
l’esercizio di impianti di illuminazione esterna e pubblica.