b)
Nella definizione dei nuovi
insediamenti abitativi, commerciali e produttivi, nonché nella trasformazione
degli insediamenti esistenti, soddisfano le esigenze del servizio di gestione
(raccolta, riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) dei rifiuti urbani,
al fine di contribuire al conseguimento, a livello comunale, degli obiettivi di
riduzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata definiti dal
D.L. n° 22/97, dal Piano Regionale, da eventuali accordi di programma con la
Regione Toscana e dal Piano Provinciale di Gestione dei consumi dei Rifiuti.
a)
I Comuni sono tenuti,
nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del
territorio, a valutare la sostenibilità delle proprie previsioni prevedendo:
-
per le trasformazioni del
territorio, un’analisi preliminare del sito di costruzione, studiandone
l’esposizione solare, i venti dominanti, il tessuto urbano limitrofo e così
via, al fine di individuare le migliori strategie per il miglioramento delle
prestazioni energetiche dei fabbricati.
-
criteri tecnico-costruttivi,
tipologici ed impiantistici idonei a facilitare e valorizzare il risparmio
energetico e l'impiego di fonti energetiche rinnovabili per il riscaldamento,
il raffrescamento, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione,
incentivando la realizzazione di impianti centralizzati, dotati di tutti i
dispositivi sufficienti a garantire la contabilizzazione individuale dei
consumi e la personalizzazione del microclima.
b)
Ai fini della valutazione della
sostenibilità di nuove previsioni di insediamenti produttivi, i Comuni sono
tenuti, nell'ambito dei propri piani strutturali e degli atti di governo del
territorio, a corredare gli atti di opportune elaborazioni volte a valutare la
fattibilità tecnico-economica:
-
dell'uso della cogenerazione,
elettrica e termica, per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici degli
insediamenti previsti nell'area;
-
dell’adozione di sistemi di
recupero del calore da processi produttivi per il soddisfacimento dei
fabbisogni energetici degli insediamenti previsti nell'area;
-
della possibilità di cessione
degli scarti termici degli insediamenti previsti nell'area all'insieme di
fabbisogni civili presenti nell'intorno dell'area stessa.
c)
Ai sensi del D.P.G.R. 9
febbraio 2007 n. 2/R all’interno delle aree urbane il sistema del verde
pubblico e privato concorre a garantire l’equilibrio ecologico e le
compensazioni delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalle attività
antropiche. Gli strumenti della pianificazione territoriale devono supportare
le proprie previsioni di dimensionamento con una dotazione di spazi verdi
interni agli insediamenti che sia proporzionata all’incremento del numero di
abitanti e all’incremento della quantità di veicoli esistenti e previsti,
prescrivendo anche la realizzazione di verde pensile e/o tetti verdi a titolo
compensativo con caratteristiche di fruibilità assimilabili alle aree verdi
tradizionali.
d)
Ai sensi del D.P.G.R. 9
febbraio 2007, n. 3/R la sostenibilità delle previsioni insediative degli strumenti
della pianificazione territoriale deve essere comprovata dagli esiti della
Valutazione Integrata effettuata secondo la procedura indicata dal D.P.G.R. 9
febbraio 2007, n. 4/R.
e)
Ai sensi del c. 4 dell’art. 3
della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, i nuovi impegni di suolo ai fini insediativi e
infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano
alternative di riutilizzo e riorganizzazione degli insediamenti esistenti; essi
devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi
esistenti.
f)
Ai sensi del c. 5 dell’art. 3
della L.R. 3 gennaio 2005 n.1, la crescita degli insediamenti deve essere
subordinata alla reale possibilità di assicurare una dotazione sufficiente di
servizi essenziali, nonché alla contestuale realizzazione di infrastrutture che
consentano la tutela delle risorse essenziali del territorio.
g)
Ai sensi dell’art. 35 della
Disciplina del P.I.T. la pianificazione degli interventi di trasformazione
urbanistica dovrà essere subordinata anche alla verifica dell’esistenza delle
infrastrutture e dei servizi idrici integrati necessari per soddisfare la
domanda in materia di approvvigionamento, distribuzione e depurazione; sarà
pertanto necessario acquisire la certificazione degli enti gestori dei pubblici
servizi per ogni intervento di nuova previsione urbanistica; la suddetta
certificazione è necessaria anche per ogni potenziamento delle infrastrutture e
dei servizi idrici degli insediamenti già esistenti; tali interventi dovranno
essere realizzati compatibilmente con l’uso sostenibile delle risorse idriche,
della loro rinnovabilità e a tutela della permanenza della loro preesistente
disponibilità nei singoli ambiti territoriali interessati.
h)
Gli strumenti della
pianificazione territoriale comunali recanti nuove previsioni insediative
devono valutare l’ammontare del traffico veicolare da esse indotto sulla rete
stradale esistente e prevedere, ove necessario, la preventiva o contestuale
realizzazione di nuove infrastrutture; ai sensi dell’art. 9 c. 8 della
Disciplina del P.I.T. non sono ammissibili nuovi insediamenti che inducano una
mobilità veicolare ulteriormente gravante in misura consistente su nuovi
tronchi stradali nazionali o regionali e su quelli entrati in funzione a
partire dal 2002.
i)
Negli insediamenti residenziali
di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle
emissioni di anidride carbonica dovrà coprire almeno il 90% dell’incremento
delle emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per
motivi di spazio disponibile, i Comuni possono prevedere la possibilità di
convertire l’intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di
aree verdi o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.
j)
Negli insediamenti produttivi
di nuova previsione la dotazione delle aree verdi per la compensazione delle
emissioni di anidride carbonica dovrà coprire il 100% dell’incremento delle
emissioni. In caso di impossibilità a realizzare tale compensazione per motivi
di spazio disponibile i Comuni possono prevedere la possibilità di convertire
l’intervento compensativo in oneri finalizzati alla realizzazione di aree verdi
o prescrivere la realizzazione di tetti verdi.
k)
Tutti i Comuni sono tenuti ad
includere negli strumenti della pianificazione territoriale un bilancio energetico
annuale, che individui i livelli attuali di consumo delle diverse fonti
energetiche.
l)
I Comuni definiscono negli
strumenti della pianificazione territoriale le norme per la valutazione delle
trasformazioni in relazione alle risorse energetiche, e subordinano le
previsioni di trasformazione al rispetto delle prescrizioni individuate.
m)
Le nuove urbanizzazioni e gli
interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno prevedere il ricorso
obbligatorio a fonte energetica rinnovabile per soddisfare almeno il 60%
dell’energia necessaria per la produzione di acqua calda sanitaria ed il 30%
dell’energia necessaria alla climatizzazione. Negli interventi edilizi di nuova
costruzione, sostituzione edilizia o ristrutturazione edilizia si deve
prevedere che almeno il 60% dell’energia necessaria per la produzione di acqua
calda sanitaria provenga da fonti energetiche rinnovabili. Al fine di
raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di
quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
n)
Per gli edifici
industriali-artigianali, di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti
a ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve
prevedere l’uso di impianti di produzione di energia basati sull’utilizzo di
impianti di cogenerazione o fonti di energia rinnovabile, fino al
soddisfacimento di almeno il 30% del fabbisogno di energia elettrica ed il 60 %
del fabbisogno per la produzione di acqua calda sanitaria. Al fine di
raggiungere i minimi stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di
quote corrispondenti di impianti collettivi o pubblici.
o)
Negli edifici industriali e
artigianali di nuova costruzione, sostituzione edilizia o soggetti a
ristrutturazione con modifica o inserimento di nuovi impianti, si deve prevedere
che venga realizzato un impianto fotovoltaico. Al fine di raggiungere i minimi
stabiliti dal presente comma è ammessa l’acquisizione di quote corrispondenti
di impianti collettivi o pubblici. La norma si applica ad edifici ed
ampliamenti di essi non inferiori a 100 mq.
p)
Gli Strumenti della
pianificazione territoriale comunale possono prevedere nuovi insediamenti
turistici, fuori dalle aree già individuate, a condizione che sia dimostrato
l’impatto zero in termini di consumi delle risorse, produzione di rifiuti,
approvvigionamento idrico ed energetico.