Articolo 18 - Centri storici e nuclei di antica formazione
1.
Il P.T.C. considera centri storici e nuclei di antica
formazione le parti del territorio che risultano edificate con sostanziale
continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, individuata e
perimetrata nella tavola contrassegnata con P02. Per Montecatini Terme è stato
assunto come perimetro del centro storico l’area che risulta edificata nella
cartografia I.G.M. aggiornata al 1934.
2.
Gli insediamenti storici comprendono:
a)
le aree urbane storiche (centri antichi maggiori e
minori), per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 51;
b) gli
insediamenti storici non urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai
successivi commi del presente articolo.
Prescrizioni:
·
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali
provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a
specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al comma 1, con riferimento
alle cartografie I.G.M. di primo impianto e/o al catasto Ferdinandeo-Leopoldino
e/o ad ogni altra idonea documentazione storica e iconografica, che comprovi la
configurazione degli insediamenti al momento che più attendibilmente può essere
considerato il termine della vicenda storica della loro conformazione.
·
Ove non venga dimostrato che le caratteristiche
dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario,
e le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli
spazi scoperti, degli insediamenti storici non urbani, nonché le regole che
hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, sono state
rilevantemente e complessivamente alterate e contraddette, i P.S., e gli altri
strumenti urbanistici generali comunali
disciplinano le trasformazioni ammissibili degli insediamenti storici con la
finalità di:
-
conservare le individuate caratteristiche, mediante la
manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici
in cui, e per quanto, esse siano
riconoscibili e significative;
-
ripristinare le predette caratteristiche, mediante
trasformazione degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state
alterate.
·
Relativamente agli insediamenti storici non urbani i
P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali definiscono altresì
idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi
territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la
qualità di insediamenti non urbani, e le specifiche caratteristiche nei loro
rapporti con il circostante territorio.
·
Ai sensi e ai fini di cui al comma 4, i P.S., e gli
altri strumenti urbanistici generali comunali dettano disposizioni volte a
garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia
insediativa, attraverso il mantenimento, ovvero la ricostituzione degli aspetti
alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate
caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei
rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali
connotati dimensionali e formali delle unità di spazio, intese come unità
edilizie e unità di spazio scoperto, delle quali i P.S., e gli altri strumenti
urbanistici generali comunali, disciplinano le trasformazioni fisiche
ammissibili e le utilizzazioni compatibili.
·
Gli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle
caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto insediativo,
dell’impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi,
devono restare comunque inedificati.