Articolo 18 - Centri storici e nuclei di antica formazione

 

1.      Il P.T.C. considera centri storici e nuclei di antica formazione le parti del territorio che risultano edificate con sostanziale continuità nella cartografia I.G.M. di primo impianto, individuata e perimetrata nella tavola contrassegnata con P02. Per Montecatini Terme è stato assunto come perimetro del centro storico l’area che risulta edificata nella cartografia I.G.M. aggiornata al 1934.

2.      Gli insediamenti storici comprendono:

a)      le aree urbane storiche (centri antichi maggiori e minori), per le quali valgono le disposizioni di cui all’art. 51;

b)   gli insediamenti storici non urbani, per i quali valgono le disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo.

Prescrizioni:

·        I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali provvedono, sulla base del proprio quadro conoscitivo, a verificare e a specificare le perimetrazioni degli elementi di cui al comma 1, con riferimento alle cartografie I.G.M. di primo impianto e/o al catasto Ferdinandeo-Leopoldino e/o ad ogni altra idonea documentazione storica e iconografica, che comprovi la configurazione degli insediamenti al momento che più attendibilmente può essere considerato il termine della vicenda storica della loro conformazione.

·        Ove non venga dimostrato che le caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, e le caratteristiche tipologiche e formali sia dei manufatti edilizi che degli spazi scoperti, degli insediamenti storici non urbani, nonché le regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione, sono state rilevantemente e complessivamente alterate e contraddette, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali  comunali disciplinano le trasformazioni ammissibili degli insediamenti storici con la finalità di:

-         conservare le individuate caratteristiche, mediante la manutenzione, il restauro e il risanamento conservativo degli elementi fisici in cui, e per quanto,  esse siano riconoscibili e significative;

-         ripristinare le predette caratteristiche, mediante trasformazione degli elementi fisici, in cui, e per quanto, esse siano state alterate.

·        Relativamente agli insediamenti storici non urbani i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali definiscono altresì idonee aree di pertinenza morfologica, disposte attorno a tali elementi territoriali, nonché ogni altra opportuna disposizione volta a preservarne la qualità di insediamenti non urbani, e le specifiche caratteristiche nei loro rapporti con il circostante territorio.

·        Ai sensi e ai fini di cui al comma 4, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali dettano disposizioni volte a garantire la conservazione e, ove necessario, il ripristino della morfologia insediativa, attraverso il mantenimento, ovvero la ricostituzione degli aspetti alterati in termini incompatibili o incongrui rispetto alle identificate caratteristiche e regole conformative, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati, degli essenziali connotati dimensionali e formali delle unità di spazio, intese come unità edilizie e unità di spazio scoperto, delle quali i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, disciplinano le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni compatibili.

·        Gli spazi scoperti, tali in quanto rispondenti alle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto insediativo, dell’impianto fondiario, o in quanto tradizionalmente destinati a usi collettivi, devono restare comunque inedificati.

 

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