Articolo 51 - Gli
insediamenti rurali esistenti
1.
Il P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali
provvedono ad individuare e classificare il patrimonio edilizio esistente nelle
zone agricole, in relazione alla tipologia degli insediamenti (nuclei rurali e
case sparse), in rapporto ai valori storico-architettonici ed ambientali e
distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad
altri usi.
1.
Per gli immobili e le aree di pertinenza aventi
peculiari valori testimoniali ed espressivi, i Comuni disciplinano gli usi e le
trasformazioni ammissibili sulla base delle prescrizioni e degli indirizzi di
cui al Titolo III Capo I “Integrità culturale e
paesaggistica del territorio” e sulla base degli obiettivi e delle
invarianti di cui al Titolo II Capo I agli artt. 10,
11 e 12 lettera b)
Territorio rurale delle presenti norme e con la finalità comunque di
assicurarne la conservazione ed il mantenimento.
2.
Per gli altri immobili i Comuni definiscono in
applicazione alla L.R. 64/95 le modalità di
uso e trasformazione nel rispetto delle indicazioni relative agli ambiti di
paesaggio in cui ricadono e con la finalità di conservare e ove necessario
ripristinare i caratteri tradizionali dell’edilizia e del paesaggio agrario.