Articolo 20 -
Parchi e giardini di particolare pregio
1.
Il P.T.C. individua nelle
tavole P05, P13 e P13a i parchi di
maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale e di effettiva
rilevanza provinciale per la funzione che essi assolvono.
2.
Prescrizioni:
a)
I Comuni provvedono ad
individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in relazione
funzionale con le ville di cui all’art. 19 e con
altri edifici e complessi edilizi, di interesse storico di cui agli artt. 17 e 18, che risultano
meritevoli di attenzione e di tutela.
b)
I Comuni provvedono inoltre a
definire una disciplina finalizzata a :
-
garantire la conservazione dei
percorsi e dei manufatti storici, delle opere d’arte antiche e contemporanee,
dei corsi e specchi d’acqua, del patrimonio verde, delle sistemazioni agrarie
di valore e tradizionali poste
all’interno dei perimetri del parco;
-
definire le utilizzazioni
compatibili con i caratteri e le dimensioni dello stesso parco e con i valori
testimoniali e ambientali.
c)
I Comuni di Montecatini Terme e
di Monsummano Terme disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche
degli stabilimenti e dei parchi termali individuati nelle tavole P05, P13 e
P13a, nel rispetto della destinazione d’uso termale delle aree e dei valori
storico-architettonici degli immobili.