Articolo 20 - Parchi e giardini di particolare pregio

 

1.        Il P.T.C. individua nelle tavole P05,  P13 e P13a i parchi di maggiore pregio storico culturale e paesaggistico ambientale e di effettiva rilevanza provinciale per la funzione che essi assolvono.

 

2.        Prescrizioni:

a)          I Comuni provvedono ad individuare in modo dettagliato tutti i parchi e giardini, in relazione funzionale con le ville di cui all’art. 19 e con altri edifici e complessi edilizi, di interesse storico di cui agli artt. 17 e 18, che risultano meritevoli di attenzione e di tutela.

b)          I Comuni provvedono inoltre a definire una disciplina finalizzata a :

-             garantire la conservazione dei percorsi e dei manufatti storici, delle opere d’arte antiche e contemporanee, dei corsi e specchi d’acqua, del patrimonio verde, delle sistemazioni agrarie di valore e  tradizionali poste all’interno dei perimetri del parco;

-             definire le utilizzazioni compatibili con i caratteri e le dimensioni dello stesso parco e con i valori testimoniali e ambientali.

c)           I Comuni di Montecatini Terme e di Monsummano Terme disciplinano le trasformazioni edilizie ed urbanistiche degli stabilimenti e dei parchi termali individuati nelle tavole P05, P13 e P13a, nel rispetto della destinazione d’uso termale delle aree e dei valori storico-architettonici degli immobili.

 

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