Articolo 63
- Aree per nuove urbanizzazioni per
le attrezzature e i servizi.
1.
I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al
presente articolo recependo le prescrizioni di cui ai punti successivi.
2.
Prescrizioni:
a)
Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate ad insediamenti
turistici sono preferibilmente riservate alle strutture ricettive così come
definite dalla L.R. 42/2000; le strutture ricettive quali i campeggi, i
villaggi turistici, le aree di sosta, gli agri-campeggi, i parchi di vacanza, e
quelli caratterizzati da attività di ospitalità in spazi aperti, possono essere
realizzate soltanto in aree appositamente previste negli strumenti della
pianificazione territoriale. Tali strutture saranno collocate in relazione alle
aree di sistema riferite alla tavola P13.
b)
Nuovi insediamenti turistici in zone termali sono proporzionati per
dimensioni e bacino di utenza alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza
con i piani e programmi di settore e con le concessioni e i permessi di ricerca
in atto e compatibilmente con le prescrizioni impartite all’art. 42 della presente disciplina.
c)
I Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto
prescritto all’art. 53 della presente disciplina,
individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri
abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere
stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all’art. 6 del
suddetto D.P.G.R..
d)
Ai sensi dell’art. 24 della Disciplina del P.I.T. gli interventi
concernenti nuove strutture destinate al turismo, agli impianti sportivi e per
il tempo libero nei territori rurali sono ammissibili alle condizioni dettate
dal P.I.T.:
-
non
sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
-
siano
interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione
paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che non alterino la struttura
del paesaggio;
-
siano
utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell’art. 145 della L.R. 3
Gennaio 2005, n. 1.
e) La realizzazione di
impianti sportivi e per il tempo libero e degli immobili collegati al loro
esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da
consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.
f)
La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni
specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla
salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e alla condizione che non
si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli
degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del
territorio.
g)
I Comuni devono prevedere rigorose limitazioni alle possibilità di
mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili realizzati con finalità
turistico ricettive.