1.
Il P.T.C. è attuato attraverso:
a)
le scelte incidenti sul
territorio dei Piani e dei Programmi di Settore Provinciali formati a norma
delle leggi vigenti;
b)
l’eventuale espressione di osservazioni
agli strumenti adottati, effettuata dalla Provincia nell’ambito del
procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 17 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1;
c)
gli accordi di
pianificazione ai sensi dell’art. 21
della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1;
d)
gli accordi di programma ai
sensi dell’art. 34 della D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in riferimento a
interventi coordinati di interesse
sovracomunale;
e)
i progetti operativi che la
Provincia promuove di concerto con i Comuni e con altri Enti Pubblici
interessati, per definire interventi
coordinati e integrati, in aree e settori di particolare rilevanza e interesse
provinciale. Tali progetti operativi prevedono:
-
programmi operativi nelle
materie di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, nonché
in riferimento alle funzioni attribuite alla Provincia dalla L.R. 1 Dicembre
1998, n. 88 e s.s.m.m.i.i.;
-
criteri e direttive per
l’elaborazione di progetti di massima e di dettaglio;
-
l’indicazione dei mezzi
finanziari pubblici e privati per l’attuazione dei programmi e degli interventi
previsti, la ripartizione degli oneri, le forme di concertazione che assicurino
la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
f)
la pianificazione sovracomunale
di cui al successivo art. 43 comma 5 anche con il
fondo di rotazione per la sostenibilità di cui agli artt. 109 e 110.