Articolo 7 – Attuazione

 

1.        Il P.T.C. è attuato attraverso:

a)       le scelte incidenti sul territorio dei Piani e dei Programmi di Settore Provinciali formati a norma delle leggi vigenti;

b)       l’eventuale espressione di osservazioni agli strumenti adottati, effettuata dalla Provincia nell’ambito del procedimento di approvazione ai sensi dell’art. 17 della  L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1;

c)        gli accordi di pianificazione  ai sensi dell’art. 21 della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1;

d)       gli accordi di programma ai sensi dell’art. 34 della D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, in riferimento a interventi  coordinati di interesse sovracomunale;

e)       i progetti operativi che la Provincia promuove di concerto con i Comuni e con altri Enti Pubblici interessati,  per definire interventi coordinati e integrati, in aree e settori di particolare rilevanza e interesse provinciale. Tali progetti operativi prevedono:

-             programmi operativi nelle materie di cui al comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, nonché in riferimento alle funzioni attribuite alla Provincia dalla L.R. 1 Dicembre 1998, n. 88 e s.s.m.m.i.i.;

-             criteri e direttive per l’elaborazione di progetti di massima e di dettaglio;

-             l’indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti, la ripartizione degli oneri, le forme di concertazione che assicurino la partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

f)        la pianificazione sovracomunale di cui al successivo art. 43 comma 5 anche con il fondo di rotazione per la sostenibilità di cui agli artt. 109 e 110.

 

 

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