Articolo
82 - Gli insediamenti
rurali esistenti
1.
Il P.S. e gli atti di governo
del territorio comunali provvedono ad individuare e classificare il patrimonio
edilizio esistente nelle zone agricole, in relazione alla tipologia degli
insediamenti, in rapporto ai valori storico-architettonici ed ambientali e
distinguendo gli immobili aventi una funzione agricola da quelli destinati ad
altri usi.
2. Per gli immobili e le
aree di pertinenza aventi peculiari valori testimoniali ed espressivi, i Comuni
disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili sulla base delle
prescrizioni e degli indirizzi di cui alla Parte II Titolo II Capo II,
Integrità culturale e paesaggistica del territorio, e sulla base degli
obiettivi e delle invarianti di cui alla Parte II Titolo IV artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi
dell’art.47, per il territorio rurale e con la finalità
comunque di assicurarne la conservazione ed il mantenimento.
3.
Per gli altri immobili i Comuni
definiscono in applicazione al Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n.
1 e del D.P.G.R. del 09/02/2007 n. 5/R,
le modalità di uso e trasformazione nel rispetto delle indicazioni relative ai
sottosistemi paesaggistici in cui ricadono e con la finalità di conservare e
ove necessario ripristinare i caratteri tradizionali dell’edilizia e del
paesaggio agrario.