Articolo 41 - La collina arborata
1.
Sono le aree della collina caratterizzate dalla
prevalente coltivazione dell’olivo ed in misura minore della vite, e da frange
di bosco funzionali a quel tipo di conduzione agricola, che tendono ad addensarsi
in prossimità dei crinali o degli alti versanti collinari. In queste aree il
tessuto agrario tradizionale è in stretto rapporto di contiguità e di
integrazione funzionale e paesistica con il sistema insediativo di antica
formazione, costituito dai centri storici minori (i castelli della Valdinievole
ed i borghi della Collina Pistoiese e del versante nord del Montalbano), dai
nuclei e dagli aggregati di matrice rurale e dagli insediamenti colonici
poderali, nonché nell’area pistoiese dal sistema delle ville.
2.
Le aree della collina arborata si distinguono in
relazione alla struttura territoriale in:
·
collina arborata di Pistoia;
·
collina arborata della Valdinievole;
·
collina arborata del Montalbano;
·
collina arborata del Montecarlo.
3. I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali
comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva
competenza, anche in riferimento agli artt. 48 e 51 del P.I.T., le trasformazioni e le attività
ammissibili della collina arborata sulla base dei seguenti disposizioni:
Prescrizioni:
·
conservare, mantenere, consolidare e trasformare le
aree boscate secondo le indicazioni di cui all’art. 50;
·
impedire le
alterazioni dei caratteri morfologici degli assetti idrogeologici, dei valori
paesaggistici dei luoghi;
·
salvaguardare le sistemazioni agrarie (terrazzamenti,
ciglionamenti) nonché i tipici elementi del paesaggio collinare agricolo legato
alla coltivazione dell’olivo ed all’insediamento poderale;
·
tutelare le aree ed i corsi d’acqua di particolare
importanza per la fauna selvatica;
·
individuare, con finalità di tutela conservativa, i
percorsi storici e poderali ed integrarli in un sistema di percorsi
turistico-escursionistici, in particolare nell’area dei castelli della
Valdinievole e dei borghi della collina pistoiese;
·
disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la
realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, energetico, per
telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche virtuali e paesaggistiche
dei luoghi;
·
Individuare e classificare gli edifici e i complessi
edilizi esterni agli insediamenti urbani e disciplinarne le trasformazioni
ammissibili nel rispetto dei valori storico-architettonici e testimoniali, con
finalità conservative degli assetti insediativi consolidati;
·
definire gli interventi di nuova edificazione rurale
ai sensi della L.R. 64/95 una volta
accertata l’impossibilità di interventi alternativi di recupero e comunque per
finalità non abitative;
·
definire le aree di pertinenza dei centri storici,
nuclei ed aggregati edilizi in base alla loro effettiva consistenza senza
alterare i rapporti consolidati fra struttura insediativa e tessitura agraria.
Indirizzi:
·
sostenere le attività agricole anche a conduzione
part-time e le attività integrative all’agricoltura, con particolare
riferimento all’agriturismo.
·
I P.S. e gli altri
strumenti urbanistici generali dei comuni, possono individuare nell’ambito
della collina arborata, ristrette aree di transizione dal paesaggio tipico
collinare al paesaggio agricolo ed insediativo della pianura, le quali
richiedono una specifica disciplina in ragione della diversa morfologia ed uso
del suolo, degli effetti della destrutturazione dei tessuti agrari per la
vicinanza e l’influenza degli insediamenti urbani.