Articolo 50 - Le aree boscate
1.
I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali dei comuni,
provvedono, se necessario, sulla base del proprio quadro conoscitivo, ad
integrare e dettagliare l’individuazione delle aree boscate di cui alla tavola P05
nonché delle risorse forestali in genere di cui alla tavola QC03. I P.S.
integreranno il proprio quadro conoscitivo con l’identificazione delle aree
boscate improprie e dei boschi vetusti come definiti all’art. 35 comma 3.
2.
I P.S., e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di
settore nell’ambito delle rispettive competenze, disciplinano le trasformazioni
e le attività ammissibili nelle aree boscate, in conformità alle prescrizioni
ed agli indirizzi stabiliti per i diversi ambiti di paesaggio (Capo I del
Titolo IV delle presenti Norme), ed in adempimento alle disposizioni di cui al
comma 4 dell’art. 39 del P.I.T. ed alle
prescrizioni di cui ai successivi commi. I P.S., e gli altri strumenti
urbanistici comunali, nonché i piani di settore nell’ambito delle rispettive
competenze, disciplinano le trasformazioni e le attività ammissibili delle aree
boscate improprie che potranno essere oggetto di ripristino come aree aperte,
non ostacolando la conduzione dell’attività agricola delle aziende presenti sul
territorio e favorendo l’eliminazione delle specie boschive non autoctone.
3.
Le trasformazioni del bosco, il taglio dei boschi, la manutenzione,
l'adeguamento, la realizzazione delle opere connesse al taglio dei boschi sono
regolamentate dalla L.R. 21 Marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della
Toscana" e sue modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento di
attuazione della suddetta legge. In particolare si precisa che i tagli
colturali e le opere connesse al taglio dei boschi classificate come "temporanee" si attuano nelle forme
previste ed autorizzate dalla L.R. 39/00 e per essi non è richiesta, ai sensi
dell'art. 152 del D.Lgs. 29 Ottobre 1999,
n. 490 "Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'art. 1 della L. 8 Ottobre 1997, n.
352", l'autorizzazione di cui all'art. 151 del citato Decreto Legislativo.
4. Il Regolamento Forestale
Provinciale detta ulteriori disposizioni in merito alla trasformazione ed al
taglio dei boschi nonché alle opere connesse al taglio nel rispetto comunque
delle prescrizioni e degli indirizzi del P.I.T. e del P.T.C.
5.
Gli strumenti di pianificazione specialistica ed i piani di settore
assoggettano le aree boscate ad uno
dei seguenti regimi anche tenendo conto, soprattutto in riferimento alle
modalità tecniche di perseguimento degli obiettivi, di tutto quanto prescritto
dalla L.R. n. 39/00 e conseguenti regolamenti attuativi:
a)
regime di conservazione: si
applica nelle aree boscate di elevato valore paesistico-ambientale prive di
insediamenti e con vegetazione non oggetto di sfruttamento sistematico e in
grado di evolvere in modo autonomo verso una situazione di equilibrio;
l'obiettivo della disciplina è quello di garantire l'assoluto rispetto dei
dinamismi naturali della vegetazione spontanea. Sono pertanto vietati gli
interventi che alterino l'assetto vegetazionale della zona, complessivamente
considerato nei suoi caratteri qualitativi e quantitativi, ad eccezione di
quelli che si rendessero eventualmente necessari per la conversione dei cedui
in fustaie, per l'eliminazione di forme infestanti, per favorire biotopi
particolarmente interessanti e per la prevenzione di fitopatie. Tale regime
potrà essere previsto per aree estremamente limitate quali ad esempio le
Riserve Biogenetiche.
b)
regime di mantenimento: si
applica nelle aree boscate nelle quali le condizioni del manto arboreo sono nel
complesso buone sotto i profili di essenze dominanti, della percentuale di
esemplari di alto fusto e del vigore vegetativo ovvero dell'attitudine alla
funzione ricreativa. L'obiettivo della disciplina è quello di confermare la
situazione in atto, garantendone la continuità nel tempo e assicurando il
corretto sfruttamento economico del bosco; sono pertanto consentiti gli interventi
diretti allo sfruttamento economico del bosco, purché contenuti e finalizzati
al miglioramento delle condizioni complessive degli ambienti forestali.
c)
regime di modificabilità e trasformazione: si applica
nelle aree boscate nelle quali le condizioni dello strato arboreo sono
insoddisfacenti a causa della dominanza di essenze che contrastano il naturale
dinamismo della vegetazione autoctona, costituendo in particolare ecosistemi
vulnerabili da incendi o fitopatie e pertanto inidonei a garantire nel tempo la
stabilità dei terreni in forte pendio. L'obiettivo della disciplina,
soprattutto ai fini dell'arricchimento e mantenimento dei connotati
paesaggistici, è quello di favorire l'espansione di specie idonee sotto il
profilo ecologico anche mediante la graduale sostituzione nello spazio e nel
tempo del soprassuolo esistente. Sono pertanto consentiti gli interventi, anche
volti allo sfruttamento economico, che attraverso le necessarie operazioni di
diradamento e/o sostituzione dello strato arboreo conseguono l'obiettivo sopra
indicato.
d)
regime di tutela: si applica ai boschi che,
assolvendo a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche, sono individuati
e descritti in appositi elenchi dalla Provincia ai sensi dell'art. 52 della
L.R. n. 39/2000.
6.
Ad esclusione dei boschi compresi nel regime di conservazione e fermi
restando gli obiettivi sopra specificati e le finalità di tutela del paesaggio
sono ammessi interventi volti alla trasformazione di limitate aree boscate in
altre qualità di coltura per: realizzazione di radure all'interno dei
soprassuoli per fini ecologici, faunistici, paesaggistici ovvero
turistico-ricreativi; svolgimento di attività agricole compatibili con
l'ambiente; per sistemazioni di pertinenze di fabbricati o altri manufatti.