Articolo 44 - Le aree della bonifica storica della Valdinievole
1.
Sono le aree interessate dagli interventi di bonifica del Padule di
Fucecchio che conservano in modo diffuso i caratteri e la struttura dei tessuti
agrari della bonifica storica ed i segni della tipica organizzazione poderale.
Tali aree assolvono ad un’importante funzione paesaggistica ed ambientale,
agricolo-produttiva nonché potenzialmente di tipo turistico-naturalistico, in
relazione agli accessi al Padule ed alla
valorizzazione del paesaggio e dell’habitat palustri.
2.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, nonché i piani di
settore, nell’ambito delle rispettive competenze ed anche in riferimento agli
artt. 48 e 51 del
P.I.T., disciplinano le aree della bonifica storica della Valdinievole sulla
base dei seguenti disposizioni:
Prescrizioni:
·
salvaguardare i caratteri e la struttura dei tessuti
agrari della bonifica ancora riconoscibili;
·
individuare le aree dove i tessuti agrari della bonifica
sono stati alterati e disciplinarne le trasformazioni nel rispetto delle
caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area;
·
tutelare le sistemazioni idraulico-agrarie ed in
particolare la rete idrografica minore ed i corsi d’acqua arginati e le relative
formazioni arboree;
·
individuare i tracciati storici degli interventi della
bonifica e valorizzarli nel sistema dei percorsi turistico-escursionistici di
accesso al Padule;
·
individuare e classificare gli edifici ed i complessi
edilizi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto
dei valori testimoniali ed ambientali;
·
definire gli interventi di nuova edificazione rurale
ai sensi della L.R. 64/95 una volta
accertata l’impossibilità di interventi alternativi di recupero edilizio e
comunque, di norma, per finalità non abitative;
·
disciplinare le tipologie e le caratteristiche
costruttive dei nuovi manufatti edilizi in coerenza con i valori paesaggistici
ed ambientali dell’area.
Indirizzi:
·
individuare gli ambiti e le strutture suscettibili di
interventi di trasformazione finalizzati alla promozione della fruizione
turistico-naturalistica dell’area.
3. L’area della bonifica storica è soggetta alle
disposizioni del sistema funzionale per l’ambiente di cui al Titolo II Capo II art. 14.