Articolo 14 - Il sistema funzionale per l’ambiente
1.
Il P.T.C. individua nel sistema funzionale per
l’ambiente, l’insieme degli elementi areali e lineari che, in relazione fra di
loro e sovrapponendosi ai sistemi territoriali di programma e ai sistemi territoriali
locali, determinano l’identità e la specificità ambientale e paesaggistica del
territorio della Provincia di Pistoia.
2.
Gli elementi lineari costituiscono i collegamenti
paesistici fra il territorio collinare e montano ed il territorio antropizzato.
Detti collegamenti sono individuati negli ambiti fluviali di pianura e nei
connessi elementi di valorizzazione paesaggistica quali le infrastrutture di
protezione idraulica, le aree a parco urbano e le aree degradate da
riqualificare come indicate nella tavola P11 che i P.S. potranno ulteriormente
specificare ed integrare.
3.
Si prescrive ai P.S. dei Comuni:
A.
di valutare a partire dai contenuti del P.T.C., in
relazione al Sistema Funzionale per l'Ambiente ed anche ai sensi della L.R. 16
Gennaio 1995, n. 5 art. 32 la necessità
di costituire ambiti territoriali ai collegamenti paesistici, al fine di
mantenere la funzione specifica dettata dal Piano Provinciale. La dimensione di
tali ambiti sarà determinata dalle indagini comunali in relazione alle risorse
territoriali, alla presenza di beni di particolare valore
storico-architettonico, al grado di frammentazione paesistica presente, alle
infrastrutture ed alle strutture di prevenzione del rischio idraulico
esistenti.
B.
di individuare cinture verdi intorno alla città di
Pistoia ed ai sistemi urbani della Valdinievole e di Agliana, Quarrata e
Montale, aventi una dimensione congrua per inglobare i collegamenti paesistici
in modo da considerare le cinture ed i collegamenti un unico territorio di particolare valore ambientale.
Le specifiche funzioni da attribuire sono riferite alle attività ricreativa e
del tempo libero, sportiva e di attività legate alla produzione agricola e
agricola specialistica.
1.
Gli elementi areali sono individuati dal P.T.C. nella tavola P01 ed in dettaglio nella tavola
P11 il sistema funzionale per l’ambiente distinto in:
A.
sistema funzionale per l’ambiente regionale costituito
dalle Riserve Nazionali e dai Siti di Interesse Regionale (S.I.R.).
B.
sistema funzionale per l’ambiente provinciale.
Il
sistema funzionale per l’ambiente a livello provinciale è costituito da:
C.
Riserva provinciale del Padule di Fucecchio ed area
contigua;
D.
area naturale protetta di interesse locale la
Querciola;
E.
le zone B, C, D ex D.C.R.T.
296/88;
F.
gli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina
di cui all’art.36 co.2 dalla lettera a) alla
lettera e4);
G.
il sistema fluviale della montagna e di connessione
ecologica e paesaggistica fra gli ambiti della collina ed il Padule di
Fucecchio e la bassa pianura pistoiese.
2.
Le aree delle Riserve Provinciali e delle Aree
naturali di interesse locale sono disciplinate dai relativi Regolamenti di
Gestione oltre che dalla disposizione delle presenti Norme.
3.
Il P.T.C. individua ambiti territoriali contigui, ai
sensi dell’art. 22 punto 9 del P.I.T., alla riserva
del Padule di Fucecchio, così come definiti nella tavola P11 e corredati di un adeguato Centro Visite che deve essere
previsto dal Piano Pluriennale delle Opere Pubbliche. Tali ambiti sono disciplinati, con i seguenti indirizzi che dovranno essere
attuati dai Piani Settoriali di Gestione delle Aree Protette:
·
valorizzare e tutelare gli ambiti in funzione delle
risorse territoriali;
·
valorizzare e tutelare le peculiarità faunistiche e
floristiche;
4.
I P.S. dei Comuni interessati dagli ambiti
territoriali contigui potranno modificare o integrare con ulteriori indagini,
la dimensione dell’ambito.
5.
Negli ambiti contigui i P.S. dovranno prevedere
specifiche azioni di salvaguardia per i caratteri paesaggistici degli ambiti in
particolare per siepi e alberature, rete idraulica, chiari e vegetazione
palustre e dovranno conformarsi ai seguenti criteri:
·
zonizzazione delle aree in funzione delle risorse da
tutelare e valorizzare;
·
valorizzazione e tutela delle risorse zoologiche e
botaniche;
·
salvaguardia dei caratteri paesaggistici del Padule
quali tessitura fondiaria, siepi ed
alberature, rete idrografica,chiari e vegetazione palustre;
·
valorizzazione dell’agricoltura biologica;
·
esercizio venatorio sostenibile con almeno 3 giorni di
silenzio venatorio settimanali;
·
utilizzazione del patrimonio edilizio per le funzioni
connesse ai servizi ed alla fruizione della riserva;
·
costituzione di porte d'ingresso per l'uso delle
riserve.
6.
Alle aree protette, zone B, C, D, ex D.C.R.T.296/88 si applicano le salvaguardie
di cui all’art. 81 del P.I.T. fino all’approvazione
dei P.S. che potranno motivatamente riperimetrare le suddette zone.
7.
Nelle aree delle alte vallate delle Limentre,
appositamente delimitate nella tavola P11, la Provincia in attuazione del
Programma Regionale delle Aree Protette istituisce un Parco ai sensi e con le
procedure della L.R. 49/95. Al Parco si assocerà un ambito territoriale
contiguo in cui i P.S. dovranno prevedere ai sensi dell’art.22
punto 9 del P.I.T.:
·
l’utilizzazione delle risorse primarie e del
patrimonio edilizio, finalizzandoli alla realizzazione delle infrastrutture e
servizi per la fruizione del Parco;
·
valorizzazione e tutela delle risorse faunistiche e
floristiche;
·
valorizzazione dell’agricoltura biologica e la
gestione sostenibile delle risorse forestali;
·
il ripristino dei caratteri paesaggistici della
montagna con la ricostituzione delle aree aperte e dei seminativi;
8.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali,
definiscono gli ambiti e gli interventi necessari a salvaguardare e valorizzare
i corsi d’acqua con le relative aree di pertinenza evidenziati nella tavola
P11, sulla base dei seguenti criteri:
·
realizzazione di parchi urbani e sistemi continui di aree
a verde nei tratti in cui i corsi d’acqua attraversano il sistema insediativo;
·
riqualificazione degli argini e delle relative
formazioni arboree nei tratti pedecollinari e di pianura, ed in particolare a contatto con le aree
agricole specialistiche;
·
recupero
degli insediamenti e delle strutture protoindustriali azionate dalla forza
idraulica in un progetto di complessiva fruizione turistico-culturale e
turistico-naturalistica dei corsi d’acqua e dei fondovalle della montagna e
della collina.
9.
Il sistema funzionale per l’ambiente è coerente
con il piano faunistico provinciale approvato con Delibera
del Consiglio Provinciale n. 104
del 18 luglio 2000.
10.
I Comuni e la Provincia finalizzano le risorse
di cui alla misura 8.2 del Piano di Sviluppo Rurale all'attuazione delle
suddette azioni. Negli ambiti di paesaggio della Montagna e della Collina, non
inclusi nei punti precedenti ma, in quanto caratterizzati da estesi valori
paesaggistici, i Comuni applicano, specificandola, la disciplina di tutela e
valorizzazione contenuta nelle presenti Norme ed in particolare nel Capo I del
Titolo IV. I Comuni possono modificare i perimetri di tali ambiti di paesaggio
sulla base degli indirizzi contenuti nelle presenti Norme.