Articolo 47 - Le aree ad esclusiva o
prevalente funzione agricola
1.
Le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola,
costituiscono l’ambito di applicazione della L.R.
64/95. Tali zone sono individuate dai P.S. e dagli altri strumenti
urbanistici comunali, applicando le prescrizioni di cui all’art. 23, comma 5 del P.I.T. e sulla base delle
indicazioni contenute nella tavola P05 e nei seguenti commi.
2.
Sono di norma da considerarsi aree a prevalente
funzione agricola, le aree comprese nei seguenti ambiti di paesaggio:
·
le aree silvo-pastorali ed agricolo forestali della
Montagna;
·
le aree dell’alta collina e dei crinali del Montalbano
a prevalenza di bosco;
·
le aree della collina arborata;
·
le aree di pianura dell’agricoltura promiscua;
·
le aree della bonifica storica della Valdinievole.
3.
Sono di norma da considerarsi aree ad esclusiva
funzione agricola, le aree comprese nei seguenti ambiti di paesaggio:
·
le aree della pianura pistoiese ad agricoltura specializzata
vivaistico ornamentale;
·
le aree della pianura della Valdinievole ad
agricoltura specializzata floricola.
4.
I Comuni possono, con adeguata motivazione, anche in
riferimento a quanto disposto dalla D.G.R.T. del 8 Ottobre 2001 n.1093, e
previa valutazione della struttura aziendale, delle capacità produttive del
suolo, delle caratteristiche del paesaggio, delle limitazioni agli usi agricoli
o al contrario dei progetti di infrastrutturazione agricola del territorio,
specificare e modificare le perimetrazioni delle zone ad esclusiva o prevalente
funzione agricola rispetto a quanto indicato ai precedenti commi.
5.
Sono individuate, ai sensi del comma 4 dell’art. 1
della L.R. 64/95, le aree relative agli
ambiti di paesaggio delle aree agro-forestali della Montagna Pistoiese e le
alte colline pistoiesi e della Valdinievole a prevalenza di bosco.