Articolo 52 - Applicazione della L.R. 64/95
1. Nelle zone ad esclusiva o prevalente funzione
agricola, per la determinazione degli interventi ammissibili, nelle aree e sui
manufatti edilizi i Comuni applicano la L.R.
64/95 e successive modifiche ed integrazioni nel rispetto delle presenti
Norme ed in particolare dell’allegato 2 e di quanto stabilito e disposto dall’art. 47 delle presenti norme.