Articolo 55 - Le aree urbane storicizzate.
1.
Il P.T.C. considera aree urbane storicizzate le parti
del territorio urbano che risultano edificate con sostanziale continuità fra la
fine dell’ottocento e l’ultimo dopoguerra sulla base del raffronto della
cartografia I.G.M. di primo impianto e di quella del periodo 1948-54. I Comuni
possono individuare tali aree facendo riferimento ad altre fonti ed in
particolare all’impianto del Nuovo Catasto assumendo comunque come riferimento
temporale di massima la metà del XX secolo. L’articolazione del sistema
insediativo è soggetta alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le
invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città e insediamenti urbani.
2.
I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali
comunali, individuano le parti delle aree urbane storicizzate delle quali sia
da mantenere l’impianto urbano nell’assetto originariamente voluto, o
strutturatosi antecedentemente al riferimento temporale assunto ai sensi del
comma 1, con la conservazione della maglia insediativa, delle reti viarie,
nonché dei relativi arredi, del sistema degli spazi scoperti, dei rapporti tra
spazi scoperti, spazi coperti e volumi edificati. I Comuni possono includere
nel perimetro dei centri antichi le aree urbane storicizzate aventi caratteri
omogenei e consolidati e che risultano contigue agli stessi centri antichi o in
relazione funzionale con essi. In particolare il P.T.C. considera centro antico
di Montecatini tutto lo sviluppo urbanistico ed edilizio della città termale
avvenuto fino alla metà degli anni Trenta.
3.
Relativamente alle parti delle aree urbane
storicizzate diverse da quelle di cui al comma 2 , i P.S., e gli altri
strumenti urbanistici generali comunali, indicano le trasformazioni necessarie
od opportune al fine di migliorare la qualità della configurazione morfologica
del tessuto urbano. Qualora il perseguimento di tale obiettivo richieda
interventi di ristrutturazione urbana, i P.S., e gli altri strumenti
urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici
operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.
4.
I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali
comunali, disciplinano le utilizzazioni compatibili e le trasformazioni fisiche
ammissibili delle aree e degli immobili posti in queste aree, sulla base dei
seguenti indirizzi e prescrizioni:
Prescrizioni:
·
conservazione degli impianti urbani originari e
consolidati;
·
tutela degli edifici e complessi edilizi di valore
storico architettonico, testimoniale e delle loro pertinenze;
·
permanenza, o se necessario, ripristino di una compresenza di diverse utilizzazioni, con
una predominanza in ogni caso della funzione abitativa;
·
destinazione prioritaria delle aree libere a soddisfare il fabbisogno di verde e di
attrezzature pubbliche e concentrazione di funzioni pregiate quali le attività direzionali, commerciali e le
attrezzature ed i servizi di interesse collettivo, in aree finalizzate al
rafforzamento ed alla costituzione di nuove centralità urbane;
Indirizzi:
·
verifica della compatibilità della permanenza di
strutture produttive secondarie ed individuazione di strumenti, procedure ed
incentivi per favorire la riconversione funzionale degli impianti non
compatibili con i contesti insediativi e/o ambientali.
·
miglioramento dell’accessibilità e della
percorribilità prevalentemente con mezzi di trasporto collettivo e pedonale ed
in stretta relazione con i centri antichi mediante le seguenti azioni:
a)
privilegiare l’utilizzazione della rete viaria interna
da parte dei mezzi di trasporto collettivi e dalla mobilità pedonale e
ciclabile;
b)
collocare le funzioni a più elevata capacità
generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di
trasporto ed in prossimità di adeguate aree a parcheggio;
c)
prevedere in queste aree, o ai margini di esse,
adeguati parcheggi scambiatori;
d)
favorire, con specifica normativa, la realizzazione di
parcheggi pertinenziali, purché compatibili con le caratteristiche degli
edifici o dei contesti;
e)
nell’eventuale realizzazione di esercizi commerciali
devono venire come minimo rispettati gli indirizzi e prescrizioni contenuti
nelle normative e direttive regionali di settore.