Articolo 59 - Aree per  nuove urbanizzazioni

 

1.      Per nuove urbanizzazioni si intendono le parti del territorio attualmente non urbanizzate di cui i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la nuova urbanizzazione ed edificazione. Sulle tavole P03 del P.T.C. sono indicate esclusivamente le aree che i P.R.G. vigenti al 1998 prevedevano di urbanizzare per destinazioni residenziali o miste e produttive e che a quella data non erano state ancora urbanizzate né edificate. L’articolazione delle aree per  nuove urbanizzazioni è soggetta alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città e insediamenti urbani.

2.      I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, nei casi in cui ne sia dimostrata la necessità, definiscono distintamente:

A)  le nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione abitativa;

            B)  le nuove urbanizzazioni specialistiche: produttive e/o terziarie.

             

A)    Nuove urbanizzazioni residenziali o miste a prevalente destinazione abitativa

Prescrizioni:

·        I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono nuove urbanizzazioni residenziali o miste nei casi in cui le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nella struttura urbana antica, storicizzata o di recente formazione, non consentano il soddisfacimento della domanda di spazi per utilizzazioni abitative, con riferimento all’arco temporale assunto come previsione.

·        Le eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste devono di norma essere individuate in continuità spaziale rispetto al territorio già urbanizzato, così da realizzare, o ricostituire, una sua sostanziale unitarietà, e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano; devono essere facilmente accessibili dalla rete viaria principale; devono essere correttamente inserite nel contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico.

Indirizzi:

·        Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni residenziali o miste i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni finalizzate a:

A.     garantire l’efficiente utilizzazione della rete viaria da parte dei mezzi di trasporto collettivi;

B.     localizzare le funzioni a elevata capacità generatrice/attrattiva di flussi di mobilità in luoghi serviti dai mezzi di trasporto collettivi, e raggiungibile con un sistema gerarchico di viabilità;

C.     prevedere adeguati parcheggi pubblici e di pertinenza degli edifici, estese aree a verde, idonee dotazioni di attrezzature commerciali e servizi per superare la monofunzionalità degli insediamenti e favorire la riqualificazione dei tessuti esistenti e la loro integrazione con le nuove previsioni;

 

B)    Nuove urbanizzazioni specialistiche

I P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, definiscono nuove urbanizzazioni specialistiche soltanto qualora le trasformazioni, fisiche o funzionali, prevedibili nel territorio già urbanizzato, e in particolare nelle aree produttive, non consentano il soddisfacimento della riscontrata domanda di spazi per destinazioni produttive e terziarie, con riferimento all’arco di tempo assunto come previsione.

Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche gli strumenti di pianificazione dei Comuni e i piani di settore, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

B1)  deve essere assicurata l’accessibilità alle nuove urbanizzazioni.

B2) deve  essere  garantito  il  corretto  inserimento   dei   nuovi   insediamenti  nel

       contesto ambientale, soprattutto nelle aree di valore paesaggistico.

 

B1)   Nuove urbanizzazioni produttive

Prescrizioni:

·        Le eventuali nuove urbanizzazioni produttive, ove non ostino precise e motivate controindicazioni, in relazione essenzialmente alle tipologie produttive, alle emissioni ed ai fattori di rischio, sono di norma individuate in continuità agli insediamenti produttivi esistenti in modo da contribuire alla loro riqualificazione ed a stabilire una sostanziale unitarietà del tessuto urbano e una sua netta, avvertibile distinzione dal territorio non urbano.

·        Sono in ogni caso da privilegiare nuovi insediamenti produttivi capaci di assolvere una funzione sovracomunale per la loro collocazione e per le loro dimensioni, per l’accessibilità dalla rete viaria principale, anche al fine di evitare una eccessiva dispersione sul territorio di nuove aree industriali ed artigianali, commerciali. A tal fine sono da considerare indirizzi prioritari per gli atti di pianificazione comunale, le seguenti indicazioni di potenziamento e/o riorganizzazione di aree produttive, distinte per sistema territoriale a sostegno dei distretti produttivi locali anche ai fini della riorganizzazione delle aree degradate.

Valdinievole:area produttiva a confine fra i Comuni di Pieve a Nievole e di Monsummano Terme. Area produttiva, posta lungo l’autostrada A11, fra i Comuni di Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese e Buggiano.

Pianura Pistoiese: poli produttivi integrati della pianura nel comune di Pistoia, comparti produttivi specializzati di Agliana ovest, nell’area a nord del capoluogo nel Comune di Quarrata, a Cantagrillo nel Comune di Serravalle.

Montagna Pistoiese: poli produttivi sottoutilizzati di Campotizzoro e Limestre nel Comune di S. Marcello P.se, e dell’ex-cartiera de La Lima in Comune di Piteglio.

·           Relativamente alle eventuali nuove urbanizzazioni specialistiche i P.S., e gli altri strumenti urbanistici      generali comunali, prevedono in ogni caso la formazione di strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie e opportune disposizioni.

 

B2)   Nuove urbanizzazioni per insediamenti turistici

Prescrizioni:

·        Le nuove urbanizzazioni specialistiche destinate ad insediamenti turistici sono riservate alle attrezzature ricettive così come definite e riconosciute dalla normativa vigente. Le attrezzature ricettive quali i campeggi, i villaggi turistici, le aree di sosta, i parchi di vacanza, possono essere realizzate soltanto in aree appositamente previste nei  P.S. e negli altri strumenti urbanistici generali dei Comuni.

 

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