Articolo 7 - Attuazione
1.
Il P.T.C. è attuato attraverso:
a)
le scelte incidenti sul territorio dei Piani e
dei Programmi di Settore Provinciali formati
a norma delle
leggi vigenti;
a)
l’espressione dei pareri di conformità dei
P.S. alle disposizioni
del P.T.C., ai
sensi del comma 6 dell’art. 25 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5;
b)
gli accordi di pianificazione ai sensi dell’art. 36 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5;
c)
gli accordi di programma ai sensi
dell’art. 34 della D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267,
in riferimento a interventi coordinati
di interesse sovracomunale;
d)
Progetti operativi che la Provincia promuove
di concerto con i Comuni e con altri
Enti Pubblici interessati, per definire
interventi coordinati e integrati, in aree e settori di particolare rilevanza e
interesse provinciale.
I progetti operativi contengono:
·
Programmi operativi nelle materie di cui al comma 1
dell’art. 19 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267,
nonché in riferimento alle funzioni
attribuite alla Provincia dalla L.R. 1 Dicembre 1998, n. 88,
·
Criteri e direttive per l’elaborazione di progetti di
massima e di dettaglio;
·
L’indicazione dei mezzi finanziari pubblici e privati
per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti, la ripartizione
degli oneri, le forme di concertazione che assicurino la partecipazione dei
soggetti pubblici e privati interessati.