Articolo 29 - Sottosistema territoriale del paesaggio agro-forestale dell’Appennino Pistoiese.

 

1.          Sono le aree delle vallate montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema insediativo.

 

2.          I P.S. e gli atti di governo del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le attività ammissibili nelle aree agricolo-forestali della Montagna Pistoiese sulla base delle seguenti disposizioni.

 

3.          Indirizzi:

a)          favorire le attività, complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento all’agriturismo;

b)          incentivare i ripristini, la riconnessione e riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli assetti agrari di montagna;

c)           salvaguardare le aree di particolare importanza per la fauna selvatica con particolare riferimento ai corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale;

d)          disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi;

e)          salvaguardare le sistemazioni agrarie particolari (terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al tradizionale paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti, recinzioni in pietra, sistemazioni arboree, edifici rurali sparsi quali fienili, ricoveri e metati);

 

4.          Direttive:

a)          conservare e mantenere la copertura boschiva sulla base di quanto indicato all’art. 83;

b)          individuare, con finalità di tutela conservativa, i percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi turistico-escursionistici;

c)           individuare e classificare gli edifici e i complessi edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici e testimoniali;

d)          definire le tipologie edilizie, i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i materiali locali, da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione. Per il recupero e la costruzione con materiali tipici locali, i P.S. possono prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie prime in loco, tramite l’esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto dei fiumi in conformità con quanto disposto dall’art. 94 della presente Disciplina di piano;

e)          definire le aree di pertinenza degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di eventuali prevedibili e limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni del P.T.C. e comunque senza alterare contesti paesaggistici di particolare pregio e le consolidate relazioni fra i tessuti agrari e gli insediamenti;

f)           disciplinare l’accesso e la fruizione delle aree boscate e di maggiore pregio ambientale;

g)          definire gli ambiti controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertata l’impossibilità o l’insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

 

5.          Le aree  agro-forestali  della  Montagna  Pistoiese  sono  soggette  alle  disposizioni  del sistema funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all’art. 48.

 

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