Articolo 29 - Sottosistema territoriale del
paesaggio agro-forestale dell’Appennino Pistoiese.
1.
Sono le aree delle vallate
montane che si estendono fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena
appenninica principale. Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura
boschiva interrotta da aree aperte o agricole che assumono continuità nei
fondovalle ed attorno al sistema insediativo.
2.
I P.S. e gli atti di governo
del territorio, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di
rispettiva competenza, anche in riferimento al P.I.T., le trasformazioni e le
attività ammissibili nelle aree agricolo-forestali della Montagna Pistoiese
sulla base delle seguenti disposizioni.
3.
Indirizzi:
a)
favorire le attività,
complementari alla funzione agricola, con particolare riferimento
all’agriturismo;
b)
incentivare i ripristini, la
riconnessione e riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di
naturale espansione del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e
conservazione degli assetti agrari di montagna;
c)
salvaguardare le aree di
particolare importanza per la fauna selvatica con particolare riferimento ai
corsi d’acqua e le aree di pertinenza fluviale;
d)
disciplinare la manutenzione,
l’adeguamento e la realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico,
energetico, per telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali
e paesaggistiche dei luoghi;
e)
salvaguardare le sistemazioni
agrarie particolari (terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al
tradizionale paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti,
recinzioni in pietra, sistemazioni arboree, edifici rurali sparsi quali
fienili, ricoveri e metati);
4.
Direttive:
a)
conservare e mantenere la copertura
boschiva sulla base di quanto indicato all’art. 83;
b)
individuare, con finalità di
tutela conservativa, i percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi
turistico-escursionistici;
c)
individuare e classificare gli
edifici e i complessi edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le
trasformazioni ammissibili nel rispetto dei valori storico architettonici e
testimoniali;
d)
definire le tipologie edilizie,
i caratteri architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i
materiali locali, da applicare negli interventi di recupero e di eventuale
nuova edificazione. Per il recupero e la costruzione con materiali tipici
locali, i P.S. possono prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie
prime in loco, tramite l’esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto
dei fiumi in conformità con quanto disposto dall’art.
94 della presente Disciplina di piano;
e)
definire le aree di pertinenza
degli insediamenti urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di
eventuali prevedibili e limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni
del P.T.C. e comunque senza alterare contesti paesaggistici di particolare
pregio e le consolidate relazioni fra i tessuti agrari e gli insediamenti;
f)
disciplinare l’accesso e la
fruizione delle aree boscate e di maggiore pregio ambientale;
g)
definire gli ambiti
controllati, nei quali in relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche
delle aziende agrarie, possono essere ammessi nuovi edifici rurali una volta accertata
l’impossibilità o l’insufficienza di interventi di recupero del patrimonio
edilizio esistente;
5.
Le aree agro-forestali della Montagna Pistoiese
sono soggette alle
disposizioni del sistema
funzionale dei valori paesaggistico ambientali di cui all’art. 48.