Articolo 58 - Le aree per le
attrezzature e i servizi
1.
Il P.T.C. individua nella tavola P06 le aree per le attrezzature e i
servizi di interesse pubblico esistenti. Esse comprendono sia le attrezzature
scolastiche e di interesse collettivo e generale, come definite dal D.M.
1444/68, sia strutture e servizi che pur assolvendo talvolta una funzione di
interesse pubblico, hanno gestione privata e finalità produttive, come le
strutture direzionali o sportive.
2.
I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a
verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree suddette.
3.
L’articolazione delle aree per le attrezzature e i servizi è soggetta
alle seguenti disposizioni:
a)
disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e
disciplina dei Sistemi territoriali);
b)
disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico
funzionale), in particolare agli artt. 49 e 52.
4.
Il P.T.C. individua nel turismo, e quindi nelle risorse costituite da
strutture e servizi turistici, uno dei sistemi funzionali provinciali,
sintetizzato nella tavola P13 e disciplinato all’art.
49 della presente Disciplina di piano.
5.
I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma
1 e perseguono gli obiettivi individuati all’art. 53
e al Titolo I della Parte III, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui
ai punti successivi.
6.
Indirizzi:
a)
equilibrata distribuzione sui territori comunali delle attrezzature di
interesse collettivo e generale tale da servire in modo diffuso tutta la
popolazione, compresi gli insediamenti sparsi e marginali;
b)
nelle aree urbane, concentrazione di tali attrezzature in luoghi capaci
di riorganizzare e riqualificare i tessuti insediativi e di realizzare,
ricostituire o rafforzare polarità urbane;
c)
riordino delle aree di pertinenza delle attrezzature e dei servizi e
loro qualificazione come spazi urbani e/o di uso collettivo;
d)
sostegno, mediante specifiche normative, di tutti i servizi pubblici o
di derivanza sociale nelle aree marginali, favorendo, ove necessario,
l'accorpamento in unici esercizi di attività molteplici.
7.
Direttive:
a)
attribuzione di quote significative di attrezzature e servizi ai nuovi
insediamenti, agli interventi di ristrutturazione urbana per riequilibrare le
carenze attuali e per riqualificare i contesti esistenti;
b)
qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico;
c)
nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d’arte, gli
Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali devono valutare i carichi
indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso
connesse;
d)
nuovi insediamenti turistici in zone termali devono essere
proporzionati, per dimensioni e bacino di utenza, alla risorsa idrica da
utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore;
e)
i Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto
prescritto all’art. 53 della presente disciplina,
individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri
abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere
stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all’art. 6 del
suddetto D.P.G.R..