Articolo  58 - Le aree per le attrezzature e i servizi

 

1.         Il P.T.C. individua nella tavola P06 le aree per le attrezzature e i servizi di interesse pubblico esistenti. Esse comprendono sia le attrezzature scolastiche e di interesse collettivo e generale, come definite dal D.M. 1444/68, sia strutture e servizi che pur assolvendo talvolta una funzione di interesse pubblico, hanno gestione privata e finalità produttive, come le strutture direzionali o sportive.

 

2.         I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree suddette.

 

3.         L’articolazione delle aree per le attrezzature e i servizi è soggetta alle seguenti disposizioni:

a)         disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali);

b)         disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico funzionale), in particolare agli artt. 49 e 52.

 

4.         Il P.T.C. individua nel turismo, e quindi nelle risorse costituite da strutture e servizi turistici, uno dei sistemi funzionali provinciali, sintetizzato nella tavola P13 e disciplinato all’art. 49 della presente Disciplina di piano.

 

5.         I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma 1 e perseguono gli obiettivi individuati all’art. 53 e al Titolo I della Parte III, attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.

 

6.         Indirizzi:

a)         equilibrata distribuzione sui territori comunali delle attrezzature di interesse collettivo e generale tale da servire in modo diffuso tutta la popolazione, compresi gli insediamenti sparsi e marginali;

b)         nelle aree urbane, concentrazione di tali attrezzature in luoghi capaci di riorganizzare e riqualificare i tessuti insediativi e di realizzare, ricostituire o rafforzare polarità urbane;

c)          riordino delle aree di pertinenza delle attrezzature e dei servizi e loro qualificazione come spazi urbani e/o di uso collettivo;

d)         sostegno, mediante specifiche normative, di tutti i servizi pubblici o di derivanza sociale nelle aree marginali, favorendo, ove necessario, l'accorpamento in unici esercizi di attività molteplici.

 

7.         Direttive:

a)         attribuzione di quote significative di attrezzature e servizi ai nuovi insediamenti, agli interventi di ristrutturazione urbana per riequilibrare le carenze attuali e per riqualificare i contesti esistenti;

b)         qualificare e incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;

c)          nelle aree urbane, con particolare riferimento alle città d’arte, gli Strumenti della Pianificazione Territoriale comunali devono valutare i carichi indotti dal turismo e dalla concentrazione di attività terziarie ad esso connesse;

d)         nuovi insediamenti turistici in zone termali devono essere proporzionati, per dimensioni e bacino di utenza, alla risorsa idrica da utilizzare, in coerenza con i piani e programmi di settore;

e)          i Comuni, ai sensi del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R, e ai sensi di quanto prescritto all’art. 53 della presente disciplina, individuano sul proprio territorio urbanizzato gli ambiti relativi ai centri abitati interessati da significativa affluenza turistica di carattere stagionale e si attengono ai criteri indicati per tale ambito all’art. 6 del suddetto D.P.G.R..

 

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