Articolo 79 -
Caratteri generali
1.
Il P.T.C., in riferimento alle
disposizioni contenute nella lettera a) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 3
Gennaio 2005, n. 1 detta indirizzi, criteri, parametri per:
a)
l’individuazione delle aree ad
esclusiva o prevalente funzione agricola;
b)
l’applicazione del Titolo IV
Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni
nelle suddette aree;
c)
la classificazione del
territorio dal punto di vista economico agrario;
d)
la salvaguardia delle risorse
agro-ambientali ed in particolare delle aree boscate;
e)
il superamento delle situazioni
di degrado.
2.
Nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, il
P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:
a)
incrementare la competitività
delle attività agricole, sia nel settore delle coltivazioni tradizionali che di
quelle specializzate;
b) assicurare la persistenza della tradizionale
relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del
paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale;
c) garantire una diffusa e coerente applicazione delle
normativa per il territorio rurale della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 nei comuni
della Provincia;
d) indirizzare le risorse finanziarie regionali,
nazionali e comunitarie, anche attraverso specifici progetti e programmi, alla
valorizzazione delle attività agricole e del territorio rurale secondo gli
obiettivi e gli indirizzi del P.I.T. e dello stesso P.T.C.;
e)
valorizzare l’agricoltura nel
suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti,
programmi e disposizioni tesi al
potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali
anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell’agriturismo.
3.
Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono
soggetti alle disposizioni del sistema funzionale per l’ambiente all’art. 48 della presente disciplina.
4.
Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente o esclusiva funzione
agricola sono soggette alle disposizioni per gli obiettivi e per le invarianti
previste nella Parte II al Titolo IV (Sistemi territoriali locali) agli artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi
dell’art.47, per il territorio rurale della
presente disciplina.
5.
All’interno delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola sono
individuate ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1
le sottozone così come individuate al Capo V della presente disciplina.