Articolo 79 - Caratteri generali

 

1.         Il P.T.C., in riferimento alle disposizioni contenute nella lettera a) comma 2 dell’art. 51 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 detta indirizzi, criteri, parametri per:

a)       l’individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola;

b)       l’applicazione del Titolo IV Capo III della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni nelle suddette aree;

c)       la classificazione del territorio dal punto di vista economico agrario;

d)       la salvaguardia delle risorse agro-ambientali ed in particolare delle aree boscate;

e)       il superamento delle situazioni di degrado.

 

2.         Nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:

a)       incrementare la competitività delle attività agricole, sia nel settore delle coltivazioni tradizionali che di quelle specializzate;

b)       assicurare la persistenza della tradizionale relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale;

c)       garantire una diffusa e coerente applicazione delle normativa per il territorio rurale della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 nei comuni della Provincia;

d)       indirizzare le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso specifici progetti e programmi, alla valorizzazione delle attività agricole e del territorio rurale secondo gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.T. e dello stesso P.T.C.;

e)       valorizzare l’agricoltura nel suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti, programmi e disposizioni tesi al  potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell’agriturismo.

 

3.         Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono soggetti alle disposizioni del sistema funzionale per l’ambiente all’art. 48 della presente disciplina.

 

4.         Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola sono soggette alle disposizioni per gli obiettivi e per le invarianti previste nella Parte II al Titolo IV (Sistemi territoriali locali) agli artt. 44, 45 e 46, relativamente alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47, per il territorio rurale della presente disciplina.

 

5.         All’interno delle aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola sono individuate ai sensi del comma 3 dell’art. 40 della L.R. 3 Gennaio 2005, n. 1 le sottozone così come individuate al Capo V della presente disciplina.

 

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