Articolo 56 - Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti
1.
Il P.T.C. considera insediamenti residenziali o misti
le parti del territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità,
successivamente al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto
ai sensi del comma 1 dell’art. 55, anche se non
individuate e perimetrate come tali nella tavola P03. Gli insediamenti
residenziali antecedenti a tale periodo ancorché individuati nella tavola P03,
sono disciplinati nell’ambito delle aree urbane storicizzate di cui all’art. 55. L’articolazione degli insediamenti
prevalentemente residenziali o misti è soggetta alle disposizioni indicate per
gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi
territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città
e insediamenti urbani.
2.
I P.S., e gli
altri strumenti urbanistici generali comunali provvedono a specificare ed
aggiornare il perimetro di tali aree distinguendo al loro interno, ove siano
presenti e riconoscibili:
a)
le aree urbane recenti sorte senza una precisa
progettazione unitaria urbanistica ed edilizia,
ma con un impianto urbano riconoscibile e densità edilizie medie o
elevate;
b)
le aree urbane recenti a progettazione unitaria;
c)
le aree urbane recenti con un impianto incompiuto o
labile e comunque con densità edilizie basse;
d)
le aree urbane di frangia, sorte a distanza od ai
margini delle altre parti urbanizzate ed edificate, con un impianto urbano assai labile, e
comunque con densità edilizie basse.
3.
I P.S., e gli
altri strumenti urbanistici generali comunali nell’articolare gli insediamenti
prevalentemente residenziali o misti, come indicato al comma 2, possono in
relazione alle caratteristiche degli insediamenti, introdurre aggregazioni od
ulteriori specificazioni rispetto alle categorie di tessuti urbani individuati
dal P.I.T.
4.
I Comuni provvedono a disciplinare questi tipi di
insediamenti, in relazione alle articolazioni di cui ai commi 2 e 3, avendo
come obiettivi l’incremento della qualità ambientale, il riordino morfologico
dei tessuti destrutturati o degradati, l’aumento della dotazione di servizi da
perseguire applicando i seguenti indirizzi e prescrizioni:
Prescrizioni:
·
abbattere i fattori di inquinamento dell’aria,
dell’acqua e da rumore e la sicurezza rispetto ai rischi idrogeologici;
·
ricollocare le attività riconosciute incompatibili con
la prevalente funzione residenziale;
·
completare e riorganizzare la viabilità secondo la seguente gerarchia:
a)
strade di scorrimento per il traffico di
attraversamento o di scambio, debitamente protette o di cui garantire la
protezione;
b)
strade di quartiere con funzioni di collegamento tra
le varie porzioni degli insediamenti, da regolamentare in relazione alla sosta
od alle destinazioni d’uso ammissibili sui lati;
c)
strade locali di servizio agli edifici.
·
migliorare l’utilizzazione dei mezzi pubblici,
collocando i nuovi insediamenti in una logica coerente con le reti del
trasporto collettivo
·
potenziare i parcheggi pubblici e pertinenziali e
realizzare percorsi pedonali e ciclabili.
Indirizzi:
·
favorire il superamento della monofunzionalità di
alcune porzioni dei tessuti insediativi;
·
agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse da
finalizzare alla riqualificazione complessiva degli insediamenti, anche tramite
la previsione di spazi e servizi pubblici o di uso pubblico.
·
riqualificare le aree periferiche riorganizzando gli
spazi pubblici ed incrementando la dotazione di attrezzature,
·
incentivare l’uso sinergico di strumenti urbanistici
attuativi per la qualificazione anche architettonica degli insediamenti e per il riequilibro fra spazi pubblici ed
edificati;
·
qualificare i margini degli insediamenti, soprattutto
nelle relazioni con i contesti paesaggistici ed ambientali delle aree collinari
e montane.