Articolo 54 - I centri storici
1.
Il P.T.C. individua i centri storici con il criterio indicato al c. 1
dell’art. 18 della presente disciplina.
2.
L’articolazione dei centri storici è soggetta, oltre che alle
disposizioni seguenti, alle disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV
Identificazione e disciplina dei Sistemi territoriali, artt. 44, 45, 46, relativamente alle invarianti ed agli obiettivi
dell’art.47 per le città e gli insediamenti, e
anche alle disposizioni di cui al Capo III del Titolo II della Parte II (La
risorsa storico - culturale).
3.
Gli obiettivi individuati all’art. 53 sono
perseguiti, per i centri storici, attraverso le direttive di cui al punto successivo.
4.
Direttive:
a)
i Comuni devono garantire la continuità del ruolo e della identità
culturale dei centri storici connessi all’equilibrio delle funzioni,
residenziali, commerciali, terziarie, nonché produttive così come definite nel
paragrafo 6.3.2 del Documento di Piano del P.I.T., alla fruibilità degli spazi
pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete
commerciale minore ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla
tutela dell’immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli
edifici di antica formazione;
b)
Nell’ambito dei centri storici i Comuni provvedono a distinguere:
-
le
parti dei centri storici che conservano le caratteristiche fisiche
riconoscibili e significative dal punto di vista storico proprie
dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario,
della tipologia e della qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti.
Per tali caratteristiche deve essere garantita la tutela e la conservazione;
-
le
parti dei centri storici nei quali le suddette caratteristiche sono state
rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette. Tali
caratteristiche devono essere oggetto
di ripristino mediante interventi di trasformazione.
c)
I Comuni distinguono inoltre i centri storici in maggiori e minori:
-
sono
da considerare centri storici maggiori: i centri storici di Pistoia, Pescia, e
Montecatini.
-
sono
da considerare centri antichi minori, suddivisi per tipologia e per sistema
territoriale :
§
Castelli della Valdinievole: Collodi, Uzzano, Buggiano, Stignano, Colle,
Massa, Cozzile, Montecatini Alto, Monsummano Alto, Montevettolini, Cecina,
Larciano Castello.
§
Borghi pedecollinari della Valdinievole: Monsummano Terme, Borgo a
Buggiano, Lamporecchio.
§
Centri della Svizzera Pesciatina: Sorano, Vellano, Aramo, S. Quirico,
Castelvecchio, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona, Monte a Pescia.
§
Centri collinari del Montalbano: Vinacciano, Montemagno, Lucciano,
Montorio, Buriano, S. Baronto, Papiano, Porciano, Tizzana.
§
Centri della Collina Pistoiese: Montale Alto, Tobbiana, Serravalle,
Castellina, Arcigliano, Sarripoli, Germinaia, Iano, Baggio, Villa di Baggio, S.
Moro, Castagno, S. Mommè, Piteccio, Le Grazie, Cireglio, Castello di Cireglio,
Fabbiana.
§
Centri e Castelli della Montagna Pistoiese: Serra, Calamecca, Pontito,
Lanciole, Crespole, Stiappa, Momigno, Montagnana, Marliana, Casore del Monte,
Cutigliano, Melo, Pian degli Ontani, S.
Marcello, Lizzano, Lancisa, Spignana, Mammiano, Prunetta, Popiglio, Piteglio, Bardalone, Gavinana,
Limestre, Maresca, Pracchia, Pratale,
Castello di Sambuca, Pontepetri,
Treppio, Torri, Pavana, Le Piastre, Orsigna, Spedaletto, Vizzaneta.
d) Per i centri storici
maggiori i Comuni devono provvedere all’adeguamento del sistema infrastrutturale
e dei trasporti, per favorire il ricorso ai mezzi pubblici e l’utilizzo delle
piste ciclabili, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio e
favorendo interventi di pedonalizzazione delle aree centrali.
e) Gli strumenti della pianificazione
territoriale comunali devono contenere specifiche normative per la tutela della
qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici fondata su una
dettagliata classificazione del valore del patrimonio edilizio esistente
redatta secondo le direttive date all’art. 16.