Articolo 56 - Gli insediamenti prevalentemente
residenziali o misti
1.
Il P.T.C. considera insediamenti residenziali o misti le parti del
territorio urbanizzate ed edificate con sostanziale continuità, successivamente
al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del
punto 1 dell’art. 55, anche se non individuate e perimetrate come tali nella
tavola P06.
2.
I Comuni provvedono, sulla base dei propri quadri conoscitivi, a
verificare ed aggiornare i perimetri delle aree suddette.
3.
Gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti sono soggetti alle
disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e disciplina
dei Sistemi territoriali) artt. 44, 45 e 46, relativamente
alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art.47,
per le città e gli insediamenti. Gli insediamenti prevalentemente residenziali
o misti antecedenti al periodo assunto come riferimento al comma 1 sono
disciplinati anche nell’ambito delle aree urbane storicizzate di cui all’art. 55.
4.
Gli obiettivi individuati all’art. 53 sono
perseguiti, per gli insediamenti prevalentemente residenziali o misti,
attraverso gli indirizzi e le direttive di cui ai punti successivi.
5.
Indirizzi:
a)
favorire il superamento della monofunzionalità di alcune porzioni dei
tessuti insediativi;
b)
agevolare la riutilizzazione delle aree dismesse da finalizzare alla
riqualificazione complessiva degli insediamenti, anche tramite la previsione di
spazi e servizi pubblici o di uso pubblico;
c)
riqualificare le aree periferiche riorganizzando gli spazi pubblici ed
incrementando la dotazione di attrezzature;
d)
incentivare il ricorso agli strumenti urbanistici attuativi per la
qualificazione anche architettonica degli insediamenti e per il riequilibro fra spazi pubblici ed
edificati;
e)
qualificare i margini degli insediamenti, soprattutto nelle relazioni
con i contesti paesaggistici ed ambientali delle aree collinari e montane.
6.
Direttive:
a)
riordinare morfologicamente i tessuti destrutturati o degradati;
b)
incrementare il sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e il sistema del verde così come definito al D.P.G.R. 9 febbraio 2007
n. 2/R;
c)
attenersi agli indirizzi e prescrizioni di cui alla Parte II del Titolo
II, Capo II (Le risorse naturali) e al Titolo III (Le fragilità del
territorio);
d)
promuovere il mantenimento e l’incremento del verde di connettività
urbana costituito dal verde pubblico interno al tessuto insediativo come
previsto dall’art. 13 del D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R e adottare misure idonee a
preservarne il ruolo di spazio interposto tra il territorio urbanizzato e
quello rurale;
e)
verificare la compatibilità della permanenza di strutture produttive ed
individuazione di strumenti, procedure ed incentivi per favorire l’eventuale
riconversione funzionale degli impianti non compatibili con i contesti
insediativi e/o ambientali;
f)
completare e riorganizzare la
viabilità secondo la seguente gerarchia:
-
strade
di scorrimento per il traffico di attraversamento o di scambio, debitamente
protette o di cui garantire la protezione;
-
strade
di quartiere con funzioni di collegamento tra le varie porzioni degli insediamenti,
da regolamentare in relazione alla sosta od alle destinazioni d’uso ammissibili
sui lati;
-
strade
locali di servizio agli edifici.
g)
potenziare i parcheggi pubblici e pertinenziali e realizzare percorsi
pedonali e ciclabili.