Articolo 39 - Le aree agricolo-forestali della Montagna P.se
1.
Sono le aree delle vallate montane che si estendono
fino ai crinali minori ed ai medi versanti della catena appenninica principale.
Esse sono caratterizzate da una diffusa copertura boschiva interrotta da aree
aperte o agricole che assumono continuità nei fondovalle ed attorno al sistema
insediativo.
1.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali
comunali, nonché i piani di settore, disciplinano per quanto di rispettiva
competenza, anche in riferimento agli artt. 41 e 43 del P.I.T., le trasformazioni e le attività
ammissibili nelle aree agricolo-forestali della Montagna Pistoiese sulla base
dei seguenti disposizioni:
Prescrizioni:
·
conservare e mantenere la copertura boschiva sulla
base di quanto indicato all’art. 50;
·
incentivare i ripristini, la riconnessione e
riorganizzazione delle aree aperte, invase nel processo di naturale espansione
del bosco, ed aventi una essenziale funzione di tutela e conservazione degli
assetti agrari di montagna;
·
salvaguardare le aree di particolare importanza per la
fauna selvatica con particolare riferimento ai corsi d’acqua e le aree di
pertinenza fluviale;
·
individuare, con finalità di tutela conservativa, i
percorsi storici, inserendoli in un contesto di percorsi
turistico-escursionistici;
·
disciplinare la manutenzione, l’adeguamento e la
realizzazione di impianti per l’approvvigionamento idrico, energetico, per
telecomunicazioni nel rispetto delle caratteristiche ambientali e
paesaggistiche dei luoghi;
·
salvaguardare le sistemazioni agrarie particolari
(terrazzamenti e ciglionamenti) e gli elementi connessi al tradizionale
paesaggio agrario della montagna (viabilità campestre, ponti, recinzioni in
pietra, sistemazioni arboree, edifici rurali sparsi quali fienili, ricoveri e
metati);
·
individuare e classificare gli edifici e i complessi
edilizi sparsi esistenti e disciplinarne le trasformazioni ammissibili nel
rispetto dei valori storico architettonici e testimoniali;
·
definire le tipologie edilizie, i caratteri
architettonici e costruttivi, coerenti con la tradizione ed i materiali locali,
da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione.
Per il recupero e la costruzione con materiali tipici locali, I P.S. possono
prevedere e regolamentare le estrazioni di tali materie prime in loco, tramite
l’esecuzione di piccole cave e/o estrazione dal letto dei fiumi in conformità
con quanto disposto dall’art. 71 delle presenti
norme;
·
definire le aree di pertinenza degli insediamenti
urbani sulla base della loro effettiva consistenza e di eventuali prevedibili e
limitati accrescimenti nel rispetto delle disposizioni del P.T.C. e comunque
senza alterare contesti paesaggistici di particolare pregio e le consolidate
relazioni fra i tessuti agrari e gli insediamenti.
Indirizzi
·
disciplinare l’accesso e la fruizione delle aree
boscate e di maggiore pregio ambientale;
·
definire gli ambiti controllati, nei quali in
relazione alle dimensioni ed alle caratteristiche delle aziende agrarie,
possono essere ammessi nuovi edifici rurali ai sensi della L.R. 64/95 una volta accertata l’impossibilità
o l’insufficienza di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
·
favorire le attività, complementari alla funzione
agricola, con particolare riferimento all’agriturismo.
2.
Le aree
agro-forestali della Montagna
Pistoiese sono soggette
alle disposizioni del
sistema
funzionale per l’ambiente di cui al Titolo II Capo II art.
14.