Articolo 46 - Caratteri generali

 

1.        Il P.T.C., in riferimento alle disposizioni contenute nel titolo V sezione del P.I.T. detta prescrizioni, indirizzi e criteri per:

·        l’individuazione delle aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola;

·        l’applicazione della L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni nelle suddette aree;

·        la classificazione del territorio dal punto di vista economico agrario;

·        la salvaguardia delle risorse agro-ambientali ed in particolare delle aree boscate;

·        il superamento delle situazioni di degrado.

1.        Nel disciplinare le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola, il P.T.C. persegue i seguenti obiettivi:

·        incrementare la competitività delle attività agricole, sia nel settore delle coltivazioni tradizionali che di quelle specializzate;

·        assicurare la persistenza della tradizionale relazione fra le esigenze della produzione agricola e quelle della gestione del paesaggio, soprattutto nelle aree di maggiore pregio ambientale;

·        garantire una diffusa e coerente applicazione della L.R. 64/95 nei comuni della Provincia;

·        indirizzare le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie, anche attraverso specifici progetti e programmi, alla valorizzazione delle attività agricole e del territorio rurale secondo gli obiettivi e gli indirizzi del P.I.T. e dello stesso P.T.C.;

·        valorizzare l’agricoltura nel suo ruolo di tutela della qualità del paesaggio con specifici progetti, programmi e disposizioni tesi al  potenziamento delle condizioni di redditività delle attività rurali anche attraverso gli strumenti del turismo rurale e dell’agriturismo.

2.        Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente funzione agricola sono soggetti alle disposizioni del sistema funzionale per l’ambiente all’art. 14  Titolo II  Capo II.

3.        Gli insediamenti rurali e le aree a prevalente o esclusiva funzione agricola sono soggette alle disposizioni per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali” agli articoli 10, 11 e 12 lettera b) Territorio rurale delle presenti norme.

 

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