Articolo 5 - Raccordi con la pianificazione comunale e termini per l’adeguamento dei P.S. e degli altri strumenti urbanistici comunali.

 

1.      Le disposizioni del P.T.C. costituiscono riferimento esclusivo per la formazione e l’adeguamento dei P.S. e degli altri strumenti urbanistici comunali, unitamente alle leggi, alle misure di salvaguardia di cui all’art. 11 della L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5, alle misure di salvaguardia art. 73 del P.I.T.  e relativa circolare della Regione Toscana contenente gli indirizzi per l'applicazione dell'art. stesso, approvata con D.G.R.T. del 7 Agosto 2000, n. 868 e D.G.R.T. del 8 ottobre 2001 n.1093, istruzioni tecniche di cui all’art. 13 della medesima Legge, nonché ai piani di settore regionali attinenti il governo del territorio.

2.      I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina del P.T.C. integrando il quadro conoscitivo, nonché applicando le prescrizioni e specificando i criteri e gli indirizzi del P.T.C. nei P.S. e negli altri strumenti urbanistici comunali.

3.      I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali generali possono discostarsi dalle disposizioni del P.T.C., nei casi e nei termini ammessi dalle presenti norme e sulla base di ulteriori e specifici approfondimenti del quadro conoscitivo del P.T.C. In tali casi dovrà essere verificato, d’intesa fra il Comune interessato e la Provincia, il soddisfacimento degli obiettivi generali e specifici del presente piano e la tutela delle risorse essenziali del territorio. Dell’esito positivo della verifica dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione dello strumento urbanistico comunale.

4.      A norma del comma 8 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5, i comuni interessati provvedono ad adottare i propri P.S. nei tempi e nei modi  stabiliti dal Protocollo d'Intesa previsto dall'art. 1 della L.R. 31 Gennaio 2001, n. 7 stipulato tra  i legali rappresentanti della Provincia e dei Comuni, in data 30 Marzo 2001 e allegato al Protocollo d'Intesa tra i legali rappresentanti della Regione e della Provincia di Pistoia, siglato in data 31 Marzo 2001, assumendo le deliberazioni di adozione dei relativi atti.

5.      I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali, formati in conformità al presente Piano, o variati in conformità ad esso, sono corredati da un apposito documento, posto a farne parte integrante, che illustri e motivi tale conformità.

6.      Il documento di cui al comma 5 mutua, in quanto compatibili, le caratteristiche del documento di cui al comma 6 dell’art. 1 del P.I.T.

7.      Al momento della realizzazione della prima variante allo strumento urbanistico generale e comunque entro il termine di trentasei mesi dalla data di approvazione del presente Piano, i Comuni che alla stessa data dispongono di P.S. definito mediante accordo di pianificazione ai sensi dell’art. 36 della L. R. 16 gennaio 1995, n. 5, trasmettono alla Provincia il documento di cui al comma 5, mediante il quale gli stessi comuni illustrano, motivano, certificano e asseverano la complessiva conformità al presente Piano del rispettivo P.S. La Provincia verifica la conformità asseverata nei termini stabiliti dal comma 6 all’art. 25 della L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5.

 

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