Articolo 5 - Raccordi con la pianificazione comunale e termini
per l’adeguamento dei P.S. e degli altri
strumenti urbanistici comunali.
1.
Le disposizioni del P.T.C. costituiscono riferimento
esclusivo per la formazione e l’adeguamento dei P.S. e degli altri strumenti
urbanistici comunali, unitamente alle leggi, alle misure di salvaguardia di cui
all’art. 11 della L. R. 16 Gennaio 1995, n.
5, alle misure di salvaguardia art. 73 del P.I.T. e relativa circolare della Regione Toscana
contenente gli indirizzi per l'applicazione dell'art. stesso, approvata con
D.G.R.T. del 7 Agosto 2000, n. 868 e D.G.R.T. del 8 ottobre 2001 n.1093,
istruzioni tecniche di cui all’art. 13 della medesima Legge, nonché ai piani di
settore regionali attinenti il governo del territorio.
2.
I Comuni provvedono a dare attuazione alla disciplina
del P.T.C. integrando il quadro conoscitivo, nonché applicando le prescrizioni
e specificando i criteri e gli indirizzi del P.T.C. nei P.S. e negli altri
strumenti urbanistici comunali.
3.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali
generali possono discostarsi dalle disposizioni del P.T.C., nei casi e nei
termini ammessi dalle presenti norme e sulla base di ulteriori e specifici
approfondimenti del quadro conoscitivo del P.T.C. In tali casi dovrà essere
verificato, d’intesa fra il Comune interessato e la Provincia, il
soddisfacimento degli obiettivi generali e specifici del presente piano e la
tutela delle risorse essenziali del territorio. Dell’esito positivo della
verifica dovrà essere dato atto nel provvedimento di approvazione dello
strumento urbanistico comunale.
4.
A norma del comma 8 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5, i
comuni interessati provvedono ad adottare i propri P.S. nei tempi e nei
modi stabiliti dal Protocollo d'Intesa
previsto dall'art. 1 della L.R. 31 Gennaio 2001, n. 7 stipulato tra i legali rappresentanti della Provincia e dei
Comuni, in data 30 Marzo 2001 e allegato al Protocollo d'Intesa tra i legali
rappresentanti della Regione e della Provincia di Pistoia, siglato in data 31
Marzo 2001, assumendo le deliberazioni di adozione dei relativi atti.
5.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali,
formati in conformità al presente Piano, o variati in conformità ad esso, sono
corredati da un apposito documento, posto a farne parte integrante, che
illustri e motivi tale conformità.
6.
Il documento di cui al comma 5 mutua, in quanto
compatibili, le caratteristiche del documento di cui al comma 6 dell’art. 1 del P.I.T.
7.
Al momento della realizzazione della prima variante
allo strumento urbanistico generale e comunque entro il termine di trentasei
mesi dalla data di approvazione del presente Piano, i Comuni che alla stessa
data dispongono di P.S. definito mediante accordo di pianificazione ai sensi
dell’art. 36 della L. R. 16 gennaio 1995, n.
5, trasmettono alla Provincia il documento di cui al comma 5, mediante il
quale gli stessi comuni illustrano, motivano, certificano e asseverano la
complessiva conformità al presente Piano del rispettivo P.S. La Provincia
verifica la conformità asseverata nei termini stabiliti dal comma 6 all’art. 25 della L. R. 16 Gennaio 1995, n. 5.