Articolo  54 - I centri antichi

 

1.      Il P.T.C. individua i centri antichi di cui all’art. 19 del P.I.T., nella parte degli insediamenti esistenti alla data della cartografia I.G.M. di primo impianto (1880-1903). I Comuni nella definizione e perimetrazione dei centri antichi, possono utilizzare fonti diverse dalla cartografia I.G.M.: Catasto Lorenese, altra iconografia storica e/o catastale, purché risalente ad una fase in cui risulti consolidata la conformazione della struttura urbana. L’articolazione dei centri antichi è soggetta alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città e insediamenti urbani.

Prescrizioni:

·        I Comuni devono garantire la continuità del ruolo e della identità culturale dei centri antichi connessi all’equilibrio delle funzioni, residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete commerciale minore ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla tutela dell’immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli edifici di antica formazione;

·        Nell’ambito dei centri antichi il P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, distinguono i centri antichi maggiori e minori a carattere urbano dagli insediamenti storici non urbani disciplinati all’art. 18 delle presenti norme;

·        I Comuni provvedono inoltre a distinguere:

a)    le parti del territorio che conservano, nelle caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano, dell’impianto fondiario, nella tipologia e qualità dei manufatti edilizi e degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda storica della loro conformazione;

b)   le parti dei centri antichi ed i nuclei storici nei quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e diffusamente alterate e contraddette.

·        Relativamente alle parti dei centri antichi di cui alla lettera a) del precedente punto, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici generali comunali disciplinano gli interventi ammissibili con la finalità di:

-         conservare le caratteristiche storico-morfologiche, architettoniche e tipologiche degli insediamenti, laddove esse risultano riconoscibili e significative;

-         ripristinare le predette caratteristiche, mediante interventi di trasformazione laddove queste risultino alterate.

·        Sono da considerare centri antichi maggiori, da assoggettare alla disciplina di cui al precedente punto i centri storici di Pistoia, Pescia, e Montecatini.  Per tali centri i Comuni debbono garantire inoltre quanto indicato al comma 2 dell’art. 18 del P.I.T. ed in particolare debbono provvedere: all’adeguamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per garantire l’accessibilità innanzitutto al trasporto pubblico, attraverso la realizzazione di parcheggi scambiatori e favorendo interventi di pedonalizzazione e riqualificazione delle aree centrali.

·        Sono da considerare centri antichi minori, da assoggettare alla disciplina di cui al quarto punto,  i seguenti insediamenti storici così suddivisi per tipologia e per sistema territoriale :

-         Castelli della Valdinievole: Collodi, Uzzano, Buggiano, Stignano, Colle, Massa, Cozzile, Montecatini Alto, Monsummano Alto, Montevettolini, Cecina, Larciano Castello.

-         Borghi pedecollinari della Valdinievole: Monsummano Terme, Borgo a Buggiano, Lamporecchio.

-         Centri della Svizzera Pesciatina: Sorano, Vellano, Aramo, S. Quirico, Castelvecchio, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona, Monte a Pescia,.

-         Centri collinari del Montalbano: Vinacciano, Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, S. Baronto, Papiano, Porciano, Tizzana.

-         Centri della Collina Pistoiese: Montale Alto, Tobbiana, Serravalle, Castellina, Arcigliano, Sarripoli, Germinaia, Iano, Baggio, Villa di Baggio, S. Moro, Castagno, S. Mommè, Piteccio, Le Grazie, Cireglio, Castello di Cireglio, Fabbiana.

-         Centri e Castelli della Montagna Pistoiese:  Serra, Calamecca, Pontito, Lanciole, Crespole, Stiappa, Momigno, Montagnana, Marliana, Casore del Monte, Cutigliano, Melo, Pian degli Ontani,  S. Marcello, Lizzano, Lancisa, Spignana, Mammiano, Prunetta,   Popiglio, Piteglio, Gavinana, Maresca,  Pracchia, Sambuca,  Pontepetri, Treppio, Torri, Pavana, Le Piastre, Orsigna, Spedaletto.

·           Relativamente alle parti dei centri antichi ed ai nuclei storici di cui alla lettera b) del terzo punto, i P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali comunali, debbono prevedere la ricostituzione delle caratteristiche degli insediamenti che risultano alterate nonché la riapplicazione di regole di conformazione degli spazi e dei manufatti, coerenti con i caratteri consolidati degli stessi insediamenti e con le qualità dei contesti paesaggistici ed ambientali.

·           I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali devono contenere specifiche normative per la tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici fondata su una dettagliata classificazione del valore del patrimonio edilizio esistente.

Indirizzi:

·        I Comuni sulla base di più approfondite analisi e valutazioni del sistema insediativo storico possono ampliare la tipologia ed il numero  dei centri antichi minori di cui al punto sesto delle precedenti prescrizioni.

 

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