Articolo 54 - I centri
antichi
1.
Il P.T.C. individua i centri antichi di cui all’art.
19 del P.I.T., nella parte degli insediamenti esistenti alla data della
cartografia I.G.M. di primo impianto (1880-1903). I Comuni nella definizione e perimetrazione
dei centri antichi, possono utilizzare fonti diverse dalla cartografia I.G.M.:
Catasto Lorenese, altra iconografia storica e/o catastale, purché risalente ad
una fase in cui risulti consolidata la conformazione della struttura urbana.
L’articolazione dei centri antichi è soggetta alle disposizioni indicate per
gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi
territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città
e insediamenti urbani.
Prescrizioni:
·
I Comuni devono garantire la continuità del ruolo e
della identità culturale dei centri antichi connessi all’equilibrio delle
funzioni, residenziali, commerciali e terziarie, alla fruibilità degli spazi
pubblici, alla permanenza delle funzioni civili e culturali e della rete
commerciale minore ai sensi della vigente normativa regionale di settore, alla
tutela dell’immagine architettonica ed urbana connessa alla conservazione degli
edifici di antica formazione;
·
Nell’ambito dei centri antichi il P.S. e gli altri
strumenti urbanistici generali comunali, distinguono i centri antichi maggiori
e minori a carattere urbano dagli insediamenti storici non urbani disciplinati
all’art. 18 delle presenti norme;
·
I Comuni provvedono inoltre a distinguere:
a)
le parti del territorio che conservano, nelle
caratteristiche dell’organizzazione territoriale, dell’assetto urbano,
dell’impianto fondiario, nella tipologia e qualità dei manufatti edilizi e
degli spazi scoperti, i segni delle regole che hanno presieduto alla vicenda
storica della loro conformazione;
b)
le parti dei centri antichi ed i nuclei storici nei
quali le suddette caratteristiche e regole sono state rilevantemente e
diffusamente alterate e contraddette.
·
Relativamente alle parti dei centri antichi di cui
alla lettera a) del precedente punto, i P.S., e gli altri strumenti urbanistici
generali comunali disciplinano gli interventi ammissibili con la finalità di:
-
conservare le caratteristiche storico-morfologiche,
architettoniche e tipologiche degli insediamenti, laddove esse risultano
riconoscibili e significative;
-
ripristinare le predette caratteristiche, mediante
interventi di trasformazione laddove queste risultino alterate.
·
Sono da considerare centri antichi maggiori, da
assoggettare alla disciplina di cui al precedente punto i centri storici di
Pistoia, Pescia, e Montecatini. Per tali
centri i Comuni debbono garantire inoltre quanto indicato al comma 2 dell’art. 18 del P.I.T. ed in particolare debbono
provvedere: all’adeguamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti, per
garantire l’accessibilità innanzitutto al trasporto pubblico, attraverso la
realizzazione di parcheggi scambiatori e favorendo interventi di
pedonalizzazione e riqualificazione delle aree centrali.
·
Sono da considerare centri antichi minori, da
assoggettare alla disciplina di cui al quarto punto, i seguenti insediamenti storici così
suddivisi per tipologia e per sistema territoriale :
-
Castelli della Valdinievole: Collodi, Uzzano,
Buggiano, Stignano, Colle, Massa, Cozzile, Montecatini Alto, Monsummano Alto,
Montevettolini, Cecina, Larciano Castello.
-
Borghi pedecollinari della Valdinievole:
Monsummano Terme, Borgo a Buggiano, Lamporecchio.
-
Centri della Svizzera Pesciatina: Sorano,
Vellano, Aramo, S. Quirico, Castelvecchio, Fibbialla, Medicina, Pietrabuona,
Monte a Pescia,.
-
Centri collinari del Montalbano: Vinacciano,
Montemagno, Lucciano, Montorio, Buriano, S. Baronto, Papiano, Porciano,
Tizzana.
-
Centri della Collina Pistoiese: Montale Alto,
Tobbiana, Serravalle, Castellina, Arcigliano, Sarripoli, Germinaia, Iano,
Baggio, Villa di Baggio, S. Moro, Castagno, S. Mommè, Piteccio, Le Grazie,
Cireglio, Castello di Cireglio, Fabbiana.
-
Centri e Castelli della Montagna Pistoiese: Serra,
Calamecca, Pontito, Lanciole, Crespole, Stiappa, Momigno, Montagnana, Marliana,
Casore del Monte, Cutigliano, Melo, Pian degli Ontani, S. Marcello, Lizzano, Lancisa, Spignana,
Mammiano, Prunetta, Popiglio, Piteglio,
Gavinana, Maresca, Pracchia, Sambuca, Pontepetri, Treppio, Torri, Pavana, Le
Piastre, Orsigna, Spedaletto.
·
Relativamente alle parti dei centri antichi ed ai
nuclei storici di cui alla lettera b) del terzo punto, i P.S. e gli altri
strumenti urbanistici generali comunali, debbono prevedere la ricostituzione
delle caratteristiche degli insediamenti che risultano alterate nonché la
riapplicazione di regole di conformazione degli spazi e dei manufatti, coerenti
con i caratteri consolidati degli stessi insediamenti e con le qualità dei contesti
paesaggistici ed ambientali.
·
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali
devono contenere specifiche normative per la tutela della qualità storica,
architettonica e documentaria degli edifici fondata su una dettagliata
classificazione del valore del patrimonio edilizio esistente.
Indirizzi:
·
I Comuni sulla base di più approfondite analisi e
valutazioni del sistema insediativo storico possono ampliare la tipologia ed il
numero dei centri antichi minori di cui
al punto sesto delle precedenti prescrizioni.