Articolo 57 - Gli insediamenti produttivi
1.
Il P.T.C. considera insediamenti produttivi le parti
del territorio destinate ad utilizzazioni produttive edificate successivamente
al periodo 1948-54, o al diverso riferimento temporale assunto ai sensi del
comma 1 dell’art. 57. Gli insediamenti produttivi antecedenti a tale periodo,
ancorché individuati sulla tav. P03, sono disciplinati nell’ambito delle aree
urbane storicizzate di cui all’art. 55.
L’articolazione degli insediamenti produttivi è soggetta alle disposizioni
indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I
“Sistemi territoriali locali” artt. 10, 11 e 12 lettera a) Città
e insediamenti urbani.
2.
I P.S. e gli altri strumenti urbanistici comunali,
distinguono all’interno degli insediamenti produttivi:
·
i comparti produttivi specializzati;
·
i comparti misti, produttivi-residenziali.
ed elaborano di conseguenza
una diversa disciplina per i due tipi di insediamenti sulla base dei seguenti
indirizzi e prescrizioni ed in conformità a quanto indicato all’art. 21 del P.I.T.
Prescrizioni:
·
Nei comparti produttivi specializzati e misti devono
essere disposti idonei interventi di tutela ambientale in particolare per
l'abbattimento degli inquinamenti, la prevenzione dei rischi, la salvaguardia
della salute degli addetti e dei cittadini, il risparmio energetico e in genere
il contenimento del consumo di risorse naturali irriproducibili.
Indirizzi:
·
Nei comparti misti produttivi-residenziali, la
valutazione degli assetti e delle destinazioni d'uso delle aree, deve essere di
norma improntato ai seguenti criteri:
-
preliminarmente devono essere definite le aree da
mantenere a destinazione produttiva e quelle, invece, che possono essere
trasformate, conservando o meno l’esistente configurazione fisica, ma venendo
destinate, in tutto o prevalentemente, ad altre destinazioni o ad utilizzazioni
complesse;
-
nel caso di mantenimento della destinazione
produttiva, debbono essere individuate, se necessario, le condizioni per
migliorare la coesistenza delle attività produttive con altre funzioni, nonché
gli interventi per migliorare l’accessibilità ed elevare le dotazioni di
parcheggi, aree a verde e schermature ambientali;
-
nel caso di abbandono della destinazione produttiva,
devono essere indicate le trasformazioni necessarie od opportune al fine di
realizzare modifiche dell’esistente configurazione fisica e delle funzioni
delle aree prevedendo in ogni caso equilibrati rapporti tra spazi scoperti,
spazi coperti e volumi edificati, nonché idonee dotazioni di spazi destinati
alla fruizione pubblica o collettiva;
-
qualora il perseguimento degli obiettivi di cui al
punto precedente richieda interventi di ristrutturazione urbana, i P.S. e gli
altri strumenti urbanistici generali comunali, prevedono la formazione di
strumenti urbanistici operativi, per i quali dettano le necessarie ed opportune
disposizioni.
·
Nei comparti produttivi specializzati è da prevedere:
a) il
completamento e la qualificazione delle funzioni insediate, mediante
l’inserimento di attività di servizio alle imprese, agli addetti ed agli
utenti, di attività espositive e direzionali;
b) il
riordino della viabilità sia esterna che interna al fine di migliorare
l’accessibilità delle aree e la percorribilità interna per gli addetti e per le
merci, garantendo idonee aree per la sosta.