Articolo 63 - Caratteri generali

 

1.        Il P.T.C. persegue il miglioramento della mobilità di persone, merci, informazioni e servizi attraverso l’integrazione della modalità di trasporto, l’adeguamento e l’interconnessione della rete delle infrastrutture ed il completamento degli itinerari nel rispetto delle invarianti e per raggiungere gli obiettivi dei S.E.L. e dei Sistemi funzionali.

2.        La rete delle infrastrutture di interesse nazionale regionale e provinciale è così costituita:

·      rete ferroviaria;

·      rete stradale così articolata:

a)                grandi direttrici nazionali e regionali;

b)               direttrici primarie di interesse regionale;

c)                viabilità a servizio dei sistemi locali.

·      rete degli impianti a fune;

·      infrastrutture puntuali ed aree ferroviarie;

·      i punti intermodali delle predette linee di comunicazione e dei predetti sistemi di trasporto, quali stazioni ferroviarie e scali merci, stazioni delle linee di comunicazione ferroviaria di tipo metropolitano, autostazioni.

1.        Il P.T.C. individua, nella tavola P07 la struttura principale della mobilità a livello provinciale e le modifiche possibili e necessarie al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 e sono soggette alle disposizioni indicate per gli obiettivi e per le invarianti previste al Titolo II Capo I “Sistemi territoriali locali”, artt. 10, 11 e 12 lettera c) la rete delle infrastrutture per la mobilità.

2.        Il P.T.C. assume la schedatura degli assi viari di interesse nazionale, regionale e provinciale (Allegato 3 delle presenti Norme) quale strumento di valutazione dello stato di funzionalità e dei punti di criticità della rete, nonché di definizione del possibile superamento delle situazioni di crisi attraverso l’indicazione di interventi prioritari.

3.        I P.S. e gli altri strumenti urbanistici generali dei Comuni sono tenuti a conformarsi alle disposizioni  di cui alle schede ed ai seguenti articoli. I contenuti delle schede sono suscettibili di integrazione e modificazioni sulla base di più approfonditi studi ed elaborazioni: le modifiche delle schede coerenti con gli obiettivi del P.T.C., non costituiscono variante allo stesso P.T.C.

4.        Le previsioni di intervento sulla rete stradale, derivanti dalle indicazioni sulle schede di cui all'Allegato 3, per i tratti di nuova realizzazione o in variante dei tracciati esistenti, dovranno contenere apposita relazione di valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell' art. 32 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5 con i criteri espressi all'art. 44 del P.I.T. in particolare commi 2 e 3, per quanto riguarda la viabilità dell'area collinare e montana.

5.        I P.S. dovranno contenere analoga relazione di valutazione per le varianti alla rete stradale di interesse locale e/o di competenza comunale.

6.        Sono considerate di rilevanza sovracomunale le infrastrutture, le attrezzature e le attività che siano suscettibili di determinare, con esiti di lunga durata, l’assetto del territorio provinciale, e comunque quelle che abbiano tale carattere sotto il profilo dell’ambito territoriale di riferimento e dell’incidenza degli effetti sull’assetto fisico e/o relazionale, quali:

A.            le linee di comunicazione ferroviaria, anche di tipo metropolitano;

B.            le linee di comunicazione viaria carrabile e ciclabile al servizio della popolazione di più di un comune, salvo ove siano al servizio di parti della popolazione di due comuni confinanti, nonché le relative intersezioni, i relativi svincoli e i caselli;

C.            i sistemi di trasporto pubblico, ove interessino gli ambiti territoriali di più di un comune, ovvero siano al diretto servizio di attrezzature di rilevanza sovracomunale;

D.            la rete degli impianti a fune e le piste e le attrezzature sciistiche;

E.             i grandi centri intermodali quali porti, aeroporti, interporti;

7.        Relativamente alle infrastrutture e alle attrezzature di cui alle lettere a), b), c) , d)  ed e) del comma 8 il presente piano detta, con la tavola P07 ed il titolo VI delle presenti norme, anche in riferimento agli articoli 44 e 50 del P.I.T., criteri e indirizzi relativi sia alle localizzazioni che alle caratteristiche e alle prestazioni richieste. I P.S., gli altri strumenti urbanistici generali, comunali, nonché i piani di settore, provvedono a precisare le localizzazioni e le caratteristiche di tali infrastrutture e attrezzature con l’osservanza dei predetti criteri e indirizzi.

8.        Le indicazioni, attinenti le infrastrutture e le attrezzature di cui al comma 8, lettere a, b, c, d relative all’ambito sovracomunale della Pianura di Pistoia, sono verificate, approfondite e definite alla scala dell’ambito metropolitano  Firenze - Prato - Pistoia a norma dei commi 4 e 7  dell’art. 50 del P.I.T.

9.        I collegamenti interregionali individuati sulla tavola P07 relativi alla S.S.12 e alla S.S.64 sono verificati con gli accordi ed i programmi definiti dalla Regione Toscana.

 

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