Articolo 6 - Efficacia
1.
Le disposizioni
del P.T.C. si articolano in prescrizioni, indirizzi e criteri per la
formazione
o l’adeguamento:
a)
dei Piani di Settore, nonché di eventuali altri atti
amministrativi, attinenti il governo del territorio, di competenza provinciale;
b) dei P.S.,
nonché degli altri strumenti urbanistici comunali, ivi compresi quelli di cui
all’art. 40 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5;
1.
Le prescrizioni
sono disposizioni alle quali i piani di cui ai punti a) e b) del comma 1
devono conformarsi e/o dare attuazione;
2.
Gli indirizzi sono disposizioni tese ad orientare la
formazione dei piani di cui ai punti a) e b) del comma 1 sulla base di criteri
applicativi al fine di perseguire gli obiettivi del P.T.C. in modo omogeneo e
coordinato su tutto il territorio provinciale;
3.
Le disposizioni del presente piano di cui al Titolo III, stabiliscono criteri e
parametri per le valutazioni di compatibilità tra le varie forme e modalità di
utilizzazione di risorse essenziali del territorio, ai sensi del comma 3 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5,
nonché per le valutazioni degli effetti ambientali degli atti di pianificazione
territoriale dei Comuni, di cui all’art. 32
della medesima L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5.
4.
In particolare, le disposizioni del presente piano di
cui ai Capi I e II del Titolo III, anche a norma del comma 4 dell’art. 33 del vigente P.I.T., dettagliano le
disposizioni in materia di indagini relative alle problematiche geomorfologiche
e idrauliche, e di classi di pericolosità e di fattibilità, di cui all’art. 1
della L.R. 17 Aprile 1984, n. 21, e
alla D.C.R.T. del 12 Febbraio 1985, n. 94. Le disposizioni di cui al Capo II
del Titolo III, inoltre, nell’osservanza della lettera g) del comma 2 dell’art. 12 del vigente P.I.T., danno attuazione a quanto disposto ai commi 4 e 5 dell’art. 65 del medesimo P.I.T. Le disposizioni del
presente piano di cui al Capo III del Titolo III, che sviluppano una
problematica non contemplata tra le indagini previste dall’art. 1 della L.R. 17
Aprile 1984, n. 21, definiscono criteri per la formazione dei P.S. e degli
altri strumenti urbanistici comunali ai fini della salvaguardia degli
acquiferi, specificando altresì quanto disposto dall’art.
78 del vigente P.I.T.
5.
Le disposizioni
del presente piano relative al sistema funzionale per l’ambiente di cui
all’art. 14 anche dando attuazione, per quanto di competenza provinciale, ai
Titoli III, IV e V del vigente P.I.T., esprimono altresì la valenza di piano
urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici,
di cui all’art. 1-bis della L. 8 agosto 1985, n.431,
conferita al P.T.C. Provinciale dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5.
6.
Le disposizioni
del presente piano di cui al Titolo V definiscono od orientano l’articolazione e
le linee di evoluzione dei sistemi territoriali, a norma della lettera b) del
comma 4 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio
1995, n. 5, e indicano e coordinano gli obiettivi da perseguire nel governo
del territorio, nonché le conseguenti azioni di trasformazione, a norma della
lettera b) del comma 2 dello stesso art.,
dettando in particolare, con il Capo II del Titolo V, le disposizioni
che i comuni devono osservare, per
perseguire l’obiettivo di contenere i nuovi impegni di suolo a fini
insediativi, di cui al comma 4 dell’art. 5 della medesima L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5.
7.
Le disposizioni
del presente piano di cui al Titolo VII disciplinano, a norma della lettera c)
del comma 2 e delle lettere c), d) ed e) del comma 4 dell’art. 16 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5,
gli strumenti, i modi e gli orientamenti per definire le localizzazioni, o gli
ambiti localizzativi, o i criteri di localizzazione, delle infrastrutture e
delle attrezzature di interesse pubblico aventi, singolarmente o nei loro
effetti cumulativi, rilevanza sovracomunale.
8.
Le disposizioni
del presente piano sono variate, ove lo dispongano le leggi o atti
amministrativi sovraordinati, o a seguito del maturare di nuove consapevolezze,
culturali e collettive, che richiedano approfondimenti e arricchimenti. In ogni
caso tali variazioni si configurano come sistematiche verifiche delle predette
disposizioni, e devono trovare motivazione e giustificazione in un
aggiornamento del quadro conoscitivo.
9.
Le disposizioni del presente piano sono comunque
sottoposte a verifica in occasione della predisposizione della relazione sullo
stato del governo del territorio provinciale, di cui al comma 3 dell’art. 19 della L.R. 16 Gennaio 1995, n. 5,
anche avvalendosi dell’istituendo osservatorio permanente sul governo del
territorio.
10.
La Giunta Provinciale provvede inoltre a comunicare al
Consiglio Provinciale gli aggiornamenti e le verifiche del quadro conoscitivo
in occasione della predisposizione dei Piani di Settore e della Relazione
Previsionale e Programmatica.