Articolo 59 - Il sistema delle aree
verdi
1.
Il P.T.C. individua nella tavola P06 le
aree verdi, intese come aree pubbliche esistenti, urbane ed extraurbane,
destinate a verde, a parco, a verde attrezzato per le infrastrutture sportive,
correlate dal punto di vista funzionale e della fruizione ai sistemi
insediativi urbani e rurali.
2.
I Comuni provvedono, sulla base dei propri
quadri conoscitivi, a verificare ed aggiornare i perimetri delle articolazioni delle aree
suddette.
3.
Al sistema delle aree verdi si correla il
Sistema dei valori paesaggistico ambientali che il P.T.C. individua come uno dei
sistemi funzionali provinciali, sintetizzato nelle tavole P10a, P10b e P10c e
disciplinato all’art. 48 della presente Disciplina
di piano, cui si rimanda.
4.
L’articolazione delle aree verdi è soggetta inoltre alle seguenti
disposizioni:
a)
disposizioni prescritte alla Parte II, Titolo IV (Identificazione e
disciplina dei Sistemi territoriali), artt. 44, 45 e 46, relativamente
alle invarianti, ed agli obiettivi dell’art. 47,
per le città e gli insediamenti e per il territorio rurale;
b)
disposizioni prescritte alla Parte III, Titolo I (La strategia Sistemico
funzionale);
5.
I Comuni elaborano una specifica disciplina per le aree di cui al comma
1 e perseguono gli obiettivi individuati all’art. 53
e all’art. 48 attraverso le direttive di cui ai
commi successivi.
6.
Direttive:
a)
al fine di incrementare la qualità del sistema delle aree verdi, interne
ai sistemi insediativi urbani o correlate ad essi, i Comuni si attengono a
quanto prescritto dal D.P.G.R. 09/02/2007 n. 2/R;
b)
i Comuni riorganizzano le aree a verde in sistemi continui, con
appezzamenti di adeguata estensione, strettamente connessi ai percorsi pedonali
e ciclabili e, ove presenti, agli attraversamenti urbani dei corsi d’acqua;
c)
i Comuni adottano misure idonee ad accrescere e migliorare la fruibilità
delle aree di cui al punto 1, con interventi mirati a:
-
potenziare
i percorsi ciclabili e pedonali di collegamento dei sistemi insediativi con le
aree verdi;
-
dotare
le aree verdi di punti di accesso preferenziali e gestiti;
-
dotare
le aree verdi di specifica segnaletica, attrezzature ed arredi, aderendo anche
a specifici disciplinari regionali;
-
prevedere
forme di gestione delle aree verdi che ne utilizzino al meglio tutte le
potenzialità.
d)
gli strumenti della pianificazione territoriale comunali, ai sensi
dell’art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T., assicurano la continuità e
la biodiversità delle reti naturali costituite dai collegamenti paesistico -
ambientali, elementi naturali lineari che connettono ed attraversano i sistemi
insediativi urbani, tra loro e con il territorio collinare e montano,
individuati dal P.T.C. nella tavola P10c, di cui all’art.
48, attraverso una specifica disciplina per la tutela e valorizzazione dei
corsi d’acqua, degli specchi lacustri, e delle relative aree di pertinenza,
degli spazi verdi pubblici e privati e di ogni altra risorsa naturale nel
rispetto delle direttive impartite all’art. 40;
e)
gli strumenti della pianificazione territoriale comunali prevedono
l’incremento delle dotazioni e della disponibilità delle risorse di cui alla
lettera precedente, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Disciplina del P.I.T.;
f)
le aree verdi che costituiscono discontinuità e separazione tra gli
insediamenti urbani, devono essere salvaguardate, valorizzate e rese più
fruibili, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Disciplina del P.I.T., anche allo
scopo di contrastare l’affermazione della città diffusa e degli agglomerati
lineari lungo le strade;
g)
le aree verdi interne al sistema insediativo, intese come spazi scoperti
di cui all’art. 18 della presente Disciplina di
piano, che fungono da cono visivo e che interrompono la trama del tessuto
edificato, devono restare inedificate; i Comuni devono identificare tali aree
verdi e disciplinarne le trasformazioni fisiche ammissibili e le utilizzazioni
compatibili, vietandone utilizzi che compromettano in tutto o in parte la loro
funzione di elemento di discontinuità.