Articolo 4 - Raccordi  con  gli   atti   di  pianificazione   regionale   e   documento   di  conformità al P.I.T.

 

1.   La disciplina del P.T.C. è definita, in conformità alle prescrizioni del P.I.T. Regionale approvato con D.C.R.T. 25 Gennaio 2000, n. 12, come stabilito dal comma 1 dell’art. 83 dello stesso P.I.T.

1.      Il P.T.C., pertanto, riconosce ed assume, nei termini appresso  specificati,  i  seguenti  atti  del  Quadro  Regionale di Coordinamento Territoriale, approvati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31 Dicembre 1984, n. 74:

·        la D.C.R.T.del 1° Luglio 1988, n. 296, per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 70 e 81 del P.I.T., con riferimento alla quale le disposizioni del presente piano di cui al sistema funzionale per l’ambiente (art. 14) costituiscono modificazione per quanto attiene il territorio classificato nella categoria “A” della predetta deliberazione, nonché indirizzi ai P.S. e agli altri strumenti urbanistici comunali ai fini del definitivo superamento della distinzione tra le categorie “B”, “C” e “D” della medesima deliberazione;

·        la D.C.R.T. n. 254/89, con le modifiche e le integrazioni di cui al P.I.T.;

·        la D.C.R.T. n. 212/90 in relazione a quanto disposto dall’art.66 del P.I.T.;

·        la D.C.R.T. n. 497/94;

·        la D.C.R.T. del 21 Giugno 1994, n. 230, per gli effetti di cui al Capo I del Titolo VII del P.I.T.;

3.     Ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del P.I.T., è parte integrante del P.T.C. il documento di conformità allo stesso P.I.T. allegato alle presenti norme (Allegato 4), avente per oggetto quanto previsto dal   comma 5  del  citato art. 1.

 

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