Articolo 4 - Raccordi con
gli atti di
pianificazione regionale e
documento di conformità al P.I.T.
1. La
disciplina del P.T.C. è definita, in conformità alle prescrizioni del P.I.T.
Regionale approvato con D.C.R.T. 25 Gennaio
2000, n. 12, come stabilito dal comma 1 dell’art.
83 dello stesso P.I.T.
1.
Il P.T.C., pertanto, riconosce ed assume, nei termini
appresso specificati, i
seguenti atti del
Quadro Regionale di Coordinamento
Territoriale, approvati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 31 Dicembre 1984, n.
74:
·
la D.C.R.T.del 1°
Luglio 1988, n. 296, per gli effetti di cui al combinato disposto degli
articoli 70 e 81 del
P.I.T., con riferimento alla quale le disposizioni del presente piano di cui al
sistema funzionale per l’ambiente (art. 14)
costituiscono modificazione per quanto attiene il territorio classificato nella
categoria “A” della predetta deliberazione, nonché indirizzi ai P.S. e agli
altri strumenti urbanistici comunali ai fini del definitivo superamento della
distinzione tra le categorie “B”, “C” e “D” della medesima deliberazione;
·
la D.C.R.T. n. 254/89, con le modifiche e le
integrazioni di cui al P.I.T.;
·
la D.C.R.T. n. 212/90 in relazione a quanto disposto
dall’art.66 del P.I.T.;
·
la D.C.R.T. n. 497/94;
·
la D.C.R.T. del 21
Giugno 1994, n. 230, per gli effetti di cui al Capo I del Titolo VII del
P.I.T.;
3.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 1 del P.I.T., è parte integrante del P.T.C. il
documento di conformità allo stesso P.I.T. allegato alle presenti norme (Allegato 4), avente per oggetto quanto previsto
dal comma 5 del
citato art. 1.